In data venerdì 30 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, denominato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”. Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di riordino della normativa tributaria e mira a ricondurre ad assetto organico una disciplina che, a partire dal DPR 633/1972, è stata oggetto di interventi stratificati e spesso frammentari.
Con la determinazione direttoriale, n. 84415 pubblicata in data 4 febbraio 2026 si interviene sulle soglie di presentazione Intrastat relative agli acquisti di beni intracomunitari (Intra-2-Bis). L’obiettivo è quello di rendere più “proporzionata” la periodicità di invio, concentrando l’obbligo mensile solo sui soggetti con volumi davvero rilevanti. La nuova regola di periodicità indicata per l’INTRA-2bis si applica già dagli invii da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, il quadro sanzionatorio in ambito doganale è stato oggetto di un importante intervento di aggiornamento e razionalizzazione. A distanza di pochi giorni, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la Circolare 14/2025, offrendo un primo orientamento interpretativo utile per imprese e operatori del settore.
La triangolazione o operazione triangolare costituisce una particolare tipologia di cessione a catena, così denominata in quanto coinvolge tre soggetti distinti, in cui i beni sono oggetto di contratto di cessione differenti e in cui si realizza un unico trasferimento di merce, dal primo fornitore al destinatario finale.
A seguito di quanto comunicato nel precedente articolo pubblicato in data 18 Giugno 2024, lo Studio fornisce maggiori delucidazioni sulle novità introdotte dal cd. “Decreto Sanzioni” (D. Lgs. 87/2024), che apporta cambiamenti importanti sulle sanzioni a carico di cessionari o committenti o irregolare fatturazione da parte di cedenti o prestatori.
All’interno della bozza del D. Lgs. di riforma delle sanzioni fiscali, è possibile individuare delle modifiche che sono state apportate ad alcune tipologie di operazioni con l’estero.
Nello specifico, tramite un intervento sull’articolo 7 del D.Lgs. 471/97, sono state introdotte delle nuove sanzioni che riguardano le operazioni di cessione all’esportazione e operazioni di cessione intracomunitaria.
La triangolazione o operazione triangolare costituisce una particolare tipologia di cessione a catena, così denominata in quanto coinvolge tre soggetti distinti, in cui i beni sono oggetto di contratto di cessione distinti e in cui si realizza un unico trasferimento di merce, dal primo fornitore al destinatario finale.
Con il presente contributo lo Studio fornisce una panoramica sull’utilizzo del rappresentante fiscale nell’ambito delle operazioni con il commercio estero.
Un’impresa estera che si trova a compiere operazioni imponibili IVA in Italia potrebbe trovarsi davanti ad una doppia scelta per adempiere agli obblighi fiscali:
In questo articolo, esamineremo la seconda opzione, cioè l'apertura di una partita IVA tramite rappresentanza fiscale.
La triangolazione o operazione triangolare costituisce una particolare tipologia di cessione a catena, così denominata in quanto coinvolge tre soggetti distinti, in cui i beni sono oggetto di contratto di cessione distinti e in cui si realizza un unico trasferimento di merce, dal primo fornitore al destinatario finale.
Tramite la Risoluzione 2/E del 9 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 8 bis DPR 633/72, comunicando come anche i soggetti non residenti privi di rappresentante fiscale o identificazione diretta, non stabiliti e non identificati in Italia, dovranno utilizzare la procedura per la trasmissione telematica della dichiarazione di alto mare.
Con l’ordinanza n. 14853 del 26/05/2023 la Corte di Cassazione si è espressa in merito al regime IVA utilizzabile nelle cessioni Triangolari Intracomunitarie, laddove la prima cessione avviene in territorio nazionale e la seconda verso uno stato UE, con entrambe le cessioni che condividono uno stesso trasporto effettuato dal secondo cessionario verso l’acquirente finale.
Nell’ambito di operazioni di cessione intracomunitaria, tramite risposta all’Interpello n. 272 del 3 Aprile, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, rispettando determinati criteri, anche dichiarazioni inviate tramite i sistemi elettronici come l’EDI possano essere considerate valide per dare prova di cessione intracomunitaria.