In data 18 maggio 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nuovi atti in materia di misure restrittive nei confronti della Siria, prorogando fino al 1° giugno 2027 il regime sanzionatorio applicabile a persone ed entità collegate al precedente regime di Bashar al-Assad.
L’intervento si inserisce nel più ampio processo di ridefinizione dei rapporti tra Unione europea e Siria, avviato a seguito del progressivo mutamento del quadro politico interno siriano e della volontà europea di sostenere una transizione pacifica, inclusiva e orientata alla ricostruzione del Paese.
In data 23 aprile 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea gli atti normativi che compongono il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa. Il nuovo intervento modifica, in particolare, il Regolamento (UE) n. 833/2014 e il Regolamento (UE) n. 269/2014, rafforzando l’impianto sanzionatorio esistente e introducendo ulteriori presidi in materia di commercio internazionale, servizi finanziari e contrasto all’elusione.
In data 6 febbraio 2026, la Commissione europea ha presentato il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione russa, successivamente oggetto di intesa politica tra gli Stati membri nel mese di aprile. Il nuovo intervento si concentra su tre direttrici principali: energia, settore finanziario e contrasto all’elusione. Secondo le più recenti ricostruzioni di stampa, l’intesa politica sul pacchetto è stata raggiunta in questi giorni dagli Stati membri. La pubblicazione ufficiale dei relativi atti è attesa a breve.
Con il comunicato tecnico del 23 marzo 2026, l’UAMA ha fatto ordine su un tema che negli ultimi mesi ha generato forte attenzione tra imprese, gruppi internazionali e consulenti: la presentazione delle istanze in deroga ex art. 5-quindecies, par. 10, lett. h) del Regolamento (UE) n. 833/2014, ossia nei casi in cui soggetti italiani intendano continuare a prestare determinati servizi verso entità russe “eleggibili”. Il documento non amplia il perimetro delle attività consentite, ma chiarisce come impostare correttamente le domande autorizzative e quali casistiche concrete ricadano nella procedura.
Con decreto del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1325/9 bis, approvato il 20 gennaio 2026, è stato abrogato il decreto n. 1325/BIS/371 del 1° luglio 2024. Il Regolamento delegato (UE) 2025/2003 della Commissione, dell’8 settembre 2025, che ha aggiornato l’Allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ha infatti introdotto a livello unionale i medesimi presìdi che, fino a quel momento, erano previsti dall’elenco nazionale, con la conseguenza che il decreto del 2024 è divenuto sostanzialmente privo di un ambito di applicazione concreto e attuale.
Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, pubblicato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, l’ordinamento italiano compie un passo rilevante verso l’armonizzazione delle sanzioni penali in materia di violazione delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea.
Il Consiglio dell’UE ha adottato il 15 dicembre 2025 nuove misure restrittive colpendo entità ritenute parte della “catena del valore” che sostiene la shadow fleet usata per esportare greggio e prodotti petroliferi russi eludendo i controlli.
In data 18 novembre, la Commissione Europea ha introdotto nuove regole per mettere sotto controllo le importazioni di alcune ferroleghe, prodotti fondamentali per l’industria dell’acciaio. Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2351/2025 entra infatti in vigore una misura di salvaguardia definitiva sulle importazioni di specifici prodotti ferrosi in arrivo da Paesi terzi.
In data 14 novembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2025/2003, che entrerà in vigore dal giorno seguente, atto a modificare l’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 relativo agli elementi a duplice uso.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/2033, che ha aggiornato il Reg. (UE) 833/2014 nell’ambito del 19° pacchetto di misure contro la Federazione russa, l’Unione europea ha introdotto alcune modifiche settoriali, tra cui quelle all’Allegato XVIII dedicato ai beni di lusso. Il pacchetto prevede anche misure parallele di allineamento nei confronti della Bielorussia, con l’obiettivo di rendere più coerente e capillare il quadro sanzionatorio (Allegato XXV).
In data 23 ottobre 2025, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i Regolamenti (UE) n. 2025/2033, n. 2025/2037, n. 2025/2039 e n. 2025/2041, con i quali viene introdotto il XIX Pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, modificando rispettivamente i Regolamenti (UE) n. 833/2014, n. 269/2014 e n. 765/2006, relativi alle misure economiche e finanziarie adottate a seguito dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina.
In data 9 ottobre 2025, con gli Annunci n. 61 e n. 62, il Ministry of Commerce di Pechino (MOFCOM) ha esteso l’obblighi di licenza anche alle società che producono all’estero beni contenenti componenti o tecnologie di origine cinese sottoposti a controllo. A partire da dicembre 2025, le nuove regole cinesi in materia di Export Control interesseranno non solo gli operatori locali, ma anche le imprese di Paesi terzi, compresi gli esportatori europei.
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