PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA TRIANGOLARE INTRAUE: SE C’E’ VINCOLO DI CONSEGNA, LA PRIMA CESSIONE E’ NON IMPONIBILE

13 Giugno 2023

Con l’ordinanza n. 14853 del 26/05/2023 la Corte di Cassazione si è espressa in merito al regime IVA utilizzabile nelle cessioni Triangolari Intracomunitarie, laddove la prima cessione avviene in territorio nazionale e la seconda verso uno stato UE, con entrambe le cessioni che condividono uno stesso trasporto effettuato dal secondo cessionario verso l’acquirente finale.

Con la suddetta ordinanza la Corte ha avvallato l’orientamento, già espresso in precedenza, secondo cui il regime IVA non cambia in relazione a chi cura il trasporto, consentendo dunque l’utilizzo dell’articolo 58 DL 331/1993. Tale articolo IVA prevede per la cessione interna, fra il primo cedente e il promotore dell’operazione triangolare, un regime di non imponibilità a condizione che “i beni siano trasportati o spediti in un altro stato membro a cura o a nome del cedente”.

Il requisito fondamentale per l’utilizzo di tale articolo è che la prima cessione nazionale funga come “fase preliminare della cessione intracomunitaria” e non figuri come cessione autonoma.

Come sottolineato dalla Corte infatti, ai fini della non imponibilità della prima cessione il diritto di proprietà del primo acquirente interno al territorio nazionale non deve essere “pieno”: questi non può disporre della merce come se si trattasse di un normale acquisto ed è vincolato a consegnare la merce all’acquirente finale.

La Corte si è pronunciata, inoltre, sulle cessioni all’esportazione, stabilendo che il codice alfanumerico MRN apposto dagli Uffici Doganali non nazionali, non ostacolando la tracciabilità dell’esportazione, è una prova valida per attestare l’uscita della merce dal territorio dell’unione.

 

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Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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