Con il Regolamento (UE) 2025/1926 la Nomenclatura Combinata cambia volto dal 1° gennaio 2026. A supporto della transizione, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso il documento ufficiale con le tabelle di trasposizione tra i codici 2025 e 2026, uno strumento che diventa immediatamente operativo per imprese e operatori.
In data 31 ottobre 2025, la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 inaugurando l’aggiornamento annuale della Nomenclatura Combinata, che diverrà applicativo dal 1° gennaio 2026.
Nel commercio internazionale ogni dettaglio può avere un peso enorme, e a volte è proprio un codice doganale a decidere il destino di un prodotto. È il caso delle flange in acciaio inox per raccordare due tubi, progettate a disegno, ad esempio per macchine riempitrici: un componente apparentemente tecnico che, a seconda della classificazione scelta, può determinare se l’articolo rientra o meno nel CBAM, il nuovo sistema europeo di adeguamento delle emissioni di carbonio alla frontiera.
Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore una versione aggiornata della Tariffa Doganale Unificata GCC (Gulf Cooperation Council), con significative modifiche alla classificazione delle merci. Questo aggiornamento, che coinvolge tutti i Paesi membri del GCC, introduce un sistema di codici doganali a 12 cifre, armonizzato a livello regionale. Anche se per le aziende italiane, che utilizzano l’attuale nomenclatura comunitaria a 8 cifre, non ci sono obblighi di adeguamento diretto, è essenziale comprendere le implicazioni pratiche di queste modifiche.
Il prodotto in sé consiste in una trapunta per letto matrimoniale in microfibra, imbottito di piuma.
L’inquadramento del prodotto oggetto di analisi potrebbe iniziare all’interno del Capitolo 63 della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), nel quale sono collocati i prodotti riconducibili alla seguente descrizione “Manufatti tessili confezionati”.
L’inquadramento dei prodotti oggetto di analisi è da ricercare all’interno dei Capitoli 84 e 85 della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), all’interno dei quali sono collocati i prodotti riconducibili alle seguenti descrizioni: Capitolo 84 “Apparecchi e congegni meccanici” e Capitolo 85 “Macchine, Apparecchi e Materiale elettrico e loro parti”.
Il prodotto in sé consiste in un flacone per profumo di capacità pari a 5 ml, in vetro trasparente, munito di micro spruzzatore a vite, trasparente, con tappo in plastica.
Il prodotto in sé consiste in una valvola di sicurezza in acciaio 8 bar, disegnata appositamente per un compressore volumetrico rotativo avente codice doganale 8414 80 78.
L’inquadramento dei prodotti di abbigliamento oggetto di analisi è riconducibile ai Capitoli 61 e 62 della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364).
L’inquadramento del prodotto oggetto di analisi è riconducibile a differenti Capitoli della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), ed è quindi necessario analizzarli uno ad uno per poter assegnare il corretto codice doganale.
L’inquadramento del prodotto oggetto di analisi è da ricercare all’interno dei Capitoli 84 e 85 della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), all’interno dei quali sono collocati i prodotti riconducibili alle seguenti descrizioni: Capitolo 84 “Apparecchi e congegni meccanici” e Capitolo 85 “Macchine, Apparecchi e Materiale elettrico e loro parti”.
L’inquadramento del prodotto oggetto di analisi è riconducibile al Capitolo 85 della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), all’interno del quale sono collocati i prodotti riconducibili alla seguente descrizione “Macchine, Apparecchi e Materiale elettrico e loro parti; Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, Apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi Apparecchi”.