In data 11 novembre, la Commissione europea ha pubblicato una nota in cui si definisce il “numero di riferimento DDS convenzionale” che operatori economici potranno utilizzare per semplificare le operazioni di esportazione e reimportazione di prodotti “transitori” ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). Si tratta di prodotti che sono stati inizialmente immessi sul mercato dell’Unione durante il periodo transitorio, ossia tra l’entrata in vigore del regolamento, il 29 giugno 2023, e la sua effettiva applicazione. Il numero convenzionale, identificato come “99EU999999999999”.
Con il Regolamento (UE) 2025/1926 la Nomenclatura Combinata cambia volto dal 1° gennaio 2026. A supporto della transizione, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso il documento ufficiale con le tabelle di trasposizione tra i codici 2025 e 2026, uno strumento che diventa immediatamente operativo per imprese e operatori.
Nel corso del 2025 l’Italia ha visto un cambiamento significativo nel regime dei tempi di attesa dei veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci. La norma chiave è l’articolo 4 del Decreto‑Legge 21 maggio 2025, n. 73 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025, n. 105. Con questo provvedimento è stato completamente riscritto l’articolo 6‑bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ossia la disciplina concernente i tempi di attesa ai fini del carico e scarico.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/2033, che ha aggiornato il Reg. (UE) 833/2014 nell’ambito del 19° pacchetto di misure contro la Federazione russa, l’Unione europea ha introdotto alcune modifiche settoriali, tra cui quelle all’Allegato XVIII dedicato ai beni di lusso. Il pacchetto prevede anche misure parallele di allineamento nei confronti della Bielorussia, con l’obiettivo di rendere più coerente e capillare il quadro sanzionatorio (Allegato XXV).
In data 30 ottobre 2025, a margine del vertice USA–Cina, le due parti hanno raggiunto un’intesa in merito alle misure di controllo all’export varate da Pechino il 9 ottobre 2025, che estendono diversi obblighi anche a soggetti con sede in paesi terzi.
Con la sentenza del 16 ottobre 2025, la Corte di Giustizia europea si è pronunciata in materia di importazioni di parti di biciclette di origine cinese e analoghe misure antidumping sulle stesse e in particolare sull’applicazioni operative ad esse collegate.
In data 31 ottobre 2025, la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 inaugurando l’aggiornamento annuale della Nomenclatura Combinata, che diverrà applicativo dal 1° gennaio 2026.
In data 30 ottobre 2025, il CBP (Customs and Border Protection), a seguito di una comunicazione ufficiale, chiarisce prassi procedurali del Proclama Presidenziale n.10984 (Sez. 232) del 17 ottobre 2025, in vigore dal 1° novembre 2025, che impone dazi aggiuntivi in caso di importazioni sul suolo statunitense di: camion medi e pesanti (Medium-and Heavy-Duty Vehicles-MHDVs), parti di camion (MHDVPs) e autobus.
Nel commercio internazionale ogni dettaglio può avere un peso enorme, e a volte è proprio un codice doganale a decidere il destino di un prodotto. È il caso delle flange in acciaio inox per raccordare due tubi, progettate a disegno, ad esempio per macchine riempitrici: un componente apparentemente tecnico che, a seconda della classificazione scelta, può determinare se l’articolo rientra o meno nel CBAM, il nuovo sistema europeo di adeguamento delle emissioni di carbonio alla frontiera.
In data 23 ottobre 2025, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i Regolamenti (UE) n. 2025/2033, n. 2025/2037, n. 2025/2039 e n. 2025/2041, con i quali viene introdotto il XIX Pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, modificando rispettivamente i Regolamenti (UE) n. 833/2014, n. 269/2014 e n. 765/2006, relativi alle misure economiche e finanziarie adottate a seguito dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina.
Negli ultimi mesi si è diffusa l’interpretazione secondo cui le medie imprese avrebbero beneficiato, al pari delle micro e piccole, del periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), potendo quindi applicare il nuovo sistema di dovuta diligenza solo a partire dal 30 giugno 2026. Una nuova interpretazione consolidata dei testi normativi, supportata anche dalle FAQ pubblicate dalla Commissione europea, ha tuttavia chiarito che questa estensione temporale riguarda esclusivamente le micro e piccole imprese, e non le medie.
Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), rappresenta uno dei pilastri più ambiziosi del Green Deal europeo. Entrato in vigore nel 2023, mira a garantire che i prodotti immessi o esportati dal mercato dell’Unione siano realmente “deforestation-free”. In altre parole, nessuna materia prima o prodotto derivato può provenire da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020.