Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole per buona parte dell’e-commerce internazionale: l’Unione europea ha infatti approvato l’introduzione di un dazio doganale fisso di 3 euro per gli articoli contenuti nei pacchi e-commerce di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. L’obiettivo dichiarato è quello di riequilibrare la concorrenza tra operatori extra-UE e commercio europeo, in un contesto in cui i volumi di spedizioni “low value” sono aumentati in modo significativo. Il punto tecnico più rilevante è che il prelievo non si applica semplicemente “per pacco”, ma per ciascun “item diverso” contenuto nella spedizione, in base alla classificazione doganale (codice a 6 cifre).
Con l’arrivo del periodo natalizio, per molte aziende torna un interrogativo ricorrente: come si classifica doganalmente un cesto regalo? Dal punto di vista commerciale si tratta di un unico articolo, con un proprio codice interno, un prezzo e una descrizione unitaria. In ambito doganale, invece, questa unità si spezza: la confezione non è considerata una sola merce, ma una somma di prodotti distinti, ciascuno con il proprio codice NC, la propria quantità, il proprio valore e la propria origine.
L’Egitto vira con decisione sulla digitalizzazione delle proprie dogane e ha scelto di farlo trasformando Nafeza nel punto di passaggio obbligato per chiunque movimenta merci da e verso il Paese. Nafeza è la finestra unica nazionale per il commercio estero: una piattaforma digitale che sostituisce progressivamente la frammentazione di procedure e documenti cartacei con un flusso centralizzato, pensato per velocizzare lo svincolo delle merci e ridurre la burocrazia ai porti e agli aeroporti.
Nel quadro della progressiva attuazione del CBAM, la corretta classificazione doganale è diventata un fattore determinante per stabilire se un prodotto rientri o meno nel campo di applicazione del meccanismo. Il caso dei tubi di ferro o acciaio lo dimostra chiaramente: i tubi classificati nel Capitolo 73 (voci 7304, 7305, 7306) sono oggi CBAM-rilevanti, con obbligo di rendicontazione delle emissioni incorporate, organizzazione di flussi informativi con i fornitori extra-UE e, a regime, acquisto di certificati CBAM. Il “classico” tubo metallico rigido è quindi, allo stato attuale, soggetto al meccanismo.
In data 24 novembre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso la Circolare n. 30/2025 sulla semplificazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci, ai sensi dell’art. 73 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU).
In data 26 novembre, l’Europarlamento ha adottato a larga maggioranza la proposta del Consiglio europeo sul rinvio e conseguente semplificazione del Regolamento UE 1115/2023 (EUDR). Sottolineando che seguiranno ulteriori passaggi per far diventare ufficiale la predetta proposta, il Partito Popolare Europeo (PPE), coadiuvato dall’ala conservatrice e moderata, continua ad insistere sulla volontà di introdurre modifiche al testo del Regolamento, al fine di introdurre un netto ridimensionamento per ciò che riguarda l’iter burocratico e procedurale.
L’11 novembre 2025 l’Autorità doganale irlandese ha pubblicato una nota operativa sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), con indicazioni molto concrete su cosa cambierà nelle dichiarazioni di importazione dal 1° gennaio 2026. Anche se il documento è irlandese, le logiche TARIC e CBAM sono comuni a tutta l’Unione e rappresentano un’anticipazione utile per gli operatori unionali.
In data 18 novembre, la Commissione Europea ha introdotto nuove regole per mettere sotto controllo le importazioni di alcune ferroleghe, prodotti fondamentali per l’industria dell’acciaio. Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2351/2025 entra infatti in vigore una misura di salvaguardia definitiva sulle importazioni di specifici prodotti ferrosi in arrivo da Paesi terzi.
Il 19 novembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il mandato negoziale per una revisione mirata del Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”), introducendo un pacchetto di interventi che, qualora confermati, rappresenterebbero la più significativa revisione del sistema dalla sua approvazione nel 2023.
In data 14 novembre, l’Amministrazione Trump ha emanato un nuovo Ordine Esecutivo che modica l’Allegato II sui beni esenti all’imposizione dai dazi reciproci, indipendentemente dall’origine della merce. Le misure entreranno in vigore per le merci immesse per il consumo o ritirate dal magazzino dalla mezzanotte del 13 novembre (orario costa orientale).
In data 14 novembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2025/2003, che entrerà in vigore dal giorno seguente, atto a modificare l’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 relativo agli elementi a duplice uso.
In data 11 novembre, la Commissione europea ha pubblicato una nota in cui si definisce il “numero di riferimento DDS convenzionale” che operatori economici potranno utilizzare per semplificare le operazioni di esportazione e reimportazione di prodotti “transitori” ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). Si tratta di prodotti che sono stati inizialmente immessi sul mercato dell’Unione durante il periodo transitorio, ossia tra l’entrata in vigore del regolamento, il 29 giugno 2023, e la sua effettiva applicazione. Il numero convenzionale, identificato come “99EU999999999999”.