Con la Proclamation pubblicata il 14 gennaio 2026, l’Amministrazione USA interviene sulle importazioni di semiconduttori e prodotti collegati richiamando la Section 232. Il provvedimento si basa sulle conclusioni del Dipartimento del Commercio (rapporto datato 22 dicembre 2025), che evidenziano i rischi legati alla dipendenza da filiere estere per componenti strategici utilizzati anche in ambiti critici.
In data 9 gennaio 2026, il Consiglio europeo ha approvato due decisioni con cui dà il via libera alla firma dell’Accordo di partenariato UE–Mercosur (EMPA) e dell’Accordo commerciale interinale (iTA) con i Paesi del Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Questo passaggio istituzionale conclude un negoziato iniziato nel 1999 e definito a livello politico il 6 dicembre 2024, aprendo la strada alla creazione di un’area di libero scambio su scala intercontinentale, destinata a interessare un bacino di oltre 700 milioni di persone.
Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, pubblicato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, l’ordinamento italiano compie un passo rilevante verso l’armonizzazione delle sanzioni penali in materia di violazione delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea.
Ci sono prodotti che “a colpo d’occhio” sembrano una cosa, ma in dogana sono tutt’altro. E spesso l’errore nasce proprio lì: dall’apparenza. Prendiamo un caso molto concreto, tipico delle strutture metalliche per uso esterno, che vengono ancora troppo spesso classificate in modo superficiale.
Come riportato in precedenti contributi, il 31 dicembre 2025 è avvenuta la definitiva abrogazione della Convenzione PEM, introdotta nel 2012, in favore della nuova Convenzione PEM “riveduta”, in vigore dal 1° gennaio 2025, contenente regole di origine più permissive.
Con la fine della fase transitoria alle porte, la Commissione europea porta il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) fuori dalla teoria e lo mette alla prova. Il pacchetto presentato a Bruxelles con la proposta COM (2025) 989 nasce da un messaggio che, negli ultimi mesi, è arrivato forte da imprese e autorità: il meccanismo funziona, ma è aggirabile e rischia di scaricare la pressione competitiva su chi produce “più a valle”.
Il Consiglio dell’UE ha adottato il 15 dicembre 2025 nuove misure restrittive colpendo entità ritenute parte della “catena del valore” che sostiene la shadow fleet usata per esportare greggio e prodotti petroliferi russi eludendo i controlli.
In data 17 dicembre 2025, il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento che modifica il Regolamento UE 2023/1115 (EUDR), introducendo alcune semplificazioni e soprattutto rinviandone l'applicazione di 12 mesi. Il testo, avviato su proposta della Commissione del 21 ottobre, sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale come Regolamento.
Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole per buona parte dell’e-commerce internazionale: l’Unione europea ha infatti approvato l’introduzione di un dazio doganale fisso di 3 euro per gli articoli contenuti nei pacchi e-commerce di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. L’obiettivo dichiarato è quello di riequilibrare la concorrenza tra operatori extra-UE e commercio europeo, in un contesto in cui i volumi di spedizioni “low value” sono aumentati in modo significativo. Il punto tecnico più rilevante è che il prelievo non si applica semplicemente “per pacco”, ma per ciascun “item diverso” contenuto nella spedizione, in base alla classificazione doganale (codice a 6 cifre).
Con l’arrivo del periodo natalizio, per molte aziende torna un interrogativo ricorrente: come si classifica doganalmente un cesto regalo? Dal punto di vista commerciale si tratta di un unico articolo, con un proprio codice interno, un prezzo e una descrizione unitaria. In ambito doganale, invece, questa unità si spezza: la confezione non è considerata una sola merce, ma una somma di prodotti distinti, ciascuno con il proprio codice NC, la propria quantità, il proprio valore e la propria origine.
L’Egitto vira con decisione sulla digitalizzazione delle proprie dogane e ha scelto di farlo trasformando Nafeza nel punto di passaggio obbligato per chiunque movimenta merci da e verso il Paese. Nafeza è la finestra unica nazionale per il commercio estero: una piattaforma digitale che sostituisce progressivamente la frammentazione di procedure e documenti cartacei con un flusso centralizzato, pensato per velocizzare lo svincolo delle merci e ridurre la burocrazia ai porti e agli aeroporti.
Nel quadro della progressiva attuazione del CBAM, la corretta classificazione doganale è diventata un fattore determinante per stabilire se un prodotto rientri o meno nel campo di applicazione del meccanismo. Il caso dei tubi di ferro o acciaio lo dimostra chiaramente: i tubi classificati nel Capitolo 73 (voci 7304, 7305, 7306) sono oggi CBAM-rilevanti, con obbligo di rendicontazione delle emissioni incorporate, organizzazione di flussi informativi con i fornitori extra-UE e, a regime, acquisto di certificati CBAM. Il “classico” tubo metallico rigido è quindi, allo stato attuale, soggetto al meccanismo.