Come riportato nei giorni scorsi con un precedente aggiornamento, lo Studio ricorda che a partire dalla data odierna, 31 Marzo 2025, le aziende comunitarie potranno fare richiesta per acquisire lo status di “Dichiarante CBAM autorizzato”.
Con effetto dal 2 aprile 2025, l’amministrazione statunitense ha ufficializzato l’entrata in vigore di un nuovo pacchetto di dazi antidumping. Il nuovo provvedimento prevede l’introduzione di dazi supplementari pari al 25% su beni del settore automotive (automobili e parti di automobili) negli Stati Uniti.
Lo Studio Carbognani annuncia la pubblicazione di un incontro di aggiornamento sulla tematica dei dazi supplementari, introdotti dalla Presidenza Trump e in vigore a partire dal 12 Marzo 2025, per specifici prodotti di acciaio e di alluminio.
Il 17 marzo 2025 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, che stabilisce le modalità per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Questa misura si inserisce nell’ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio legate alle importazioni nell’Unione Europea.
A seguito della recente pubblicazione del decreto legislativo correttivo del D. Lgs. 141/2024, sono state introdotte importanti modifiche al sistema sanzionatorio doganale, in particolare per quanto riguarda il reato di contrabbando.
In risposta ai nuovi dazi del 25% su alluminio e acciaio voluti dalla neoeletta amministrazione Trump, la Commissione Europea ha annunciato una serie di contromisure per tutelare aziende, lavoratori e consumatori dell'UE dalle recenti restrizioni commerciali, imposte dagli Stati Uniti e in vigore 12 Marzo.
La Presidenza degli Stati Uniti d’America conferma quanto riportato negli annunci presidenziali n.10895 e 10896, emanati il 10 febbraio 2025.
Pertanto, a partire dalla mezzanotte della giornata odierna 12 Marzo 2025 (fuso orario della East Coast), le nuove misure tariffarie imposte dalla Casa Bianca troveranno applicazione per i prodotti coinvolti.
Con la Circolare n. 3/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito l’applicazione delle sanzioni introdotte dal Decreto Legislativo 141/2024, che apporta importanti modifiche alla normativa doganale nazionale. Al centro del dibattito vi è la questione dell’irretroattività delle nuove sanzioni, più favorevoli rispetto al passato, ma applicabili solo ai casi successivi all'entrata in vigore della norma.
Il 4 marzo 2025 sono entrate in vigore nuove misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti su prodotti provenienti da Cina, Canada e Messico. Il Presidente Donald Trump ha annunciato l'aumento delle tariffe sulle importazioni cinesi dal 10% al 20%, giustificando la decisione con l'insufficiente impegno di Pechino nel contrastare il traffico di Fentanyl verso gli Stati Uniti.
In un contesto internazionale in itinere, l'Unione Europea ha deciso di adottare un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il sedicesimo dall'inizio del conflitto in Ucraina. L'approvazione politica definitiva è attesa per lunedì 24 febbraio 2025. Tuttavia, le nuove misure sanzionatorie sembrano avere come obiettivo strategico quello di esercitare pressione sui negoziati in corso.
Tramite il regolamento di esecuzione (EU) 2025/261 del 10 febbraio 2025, la Commissione europea ha imposto nuovi dazi anti-dumping che andranno ad interessare le importazioni di biodiesel di origine cinese.
Nella giornata di ieri, 12 febbraio 2025, l'Agenzia delle dogane ha rilasciato sul proprio sito l'aggiornamento Intraweb 26.0.0, da utilizzare per la compilazione ed inoltro dei modelli Intrastat dell’anno corrente.
A seguito dei provvedimenti, da parte del presidente americano Donald Trump, relativi ai dazi supplementari all’importazione mirati a Cina, Messico e Canada, con l’emanazione di uno degli ultimi ordini esecutivi, l’ufficio stampa della Casa Bianca comunica che a partire dal 12 Marzo entreranno in vigore ulteriori dazi supplementari pari al 25%. Pertanto tali dazi troveranno applicazione su tutte le importazioni di alluminio e acciaio, senza eccezioni legate all’origine della merce.