OPERAZIONI NON IMPONIBILI: NUOVE SANZIONI INTRODOTTE DAL NUOVO D. LGS

18 Giugno 2024

All’interno della bozza del D. Lgs. di riforma delle sanzioni fiscali, è possibile individuare delle modifiche che sono state apportate ad alcune tipologie di operazioni con l’estero.

Nello specifico, tramite un intervento sull’articolo 7 del D.Lgs. 471/97, sono state introdotte delle nuove sanzioni che riguardano le operazioni di cessione all’esportazione e operazioni di cessione intracomunitaria.

Per quanto attiene alla prima categoria di operazioni, è opportuno ricordare che, in caso di cessioni in cui il trasporto sia curato dal cessionario non residente in Italia, o da un soggetto terzo per suo conto (es. vettore), ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lett. B DPR 633/72, viene previsto che la merce debba uscire dal territorio doganale dell’Unione entro 90 giorni dal momento della consegna al vettore.

Dal punto di vista sanzionatorio, alla data odierna, l’articolo 7 comma 1 del D. Lgs. 471/97 prevede che le operazioni di interesse siano regolamentate come segue:

“Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Tale sanzione non trova applicazione se, nei 30 giorni successivi ai 90 precedentemente citati, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta. Tramite il nuovo D. Lgs, la sanzione citata viene modificata introducendo una percentuale fissa del 50% del tributo ed elimina così il range attualmente in vigore, dal 50% al 100% dello stesso.

La novità principale riguarda tuttavia le operazioni di cessione intracomunitaria, le quali, alla data odierna e a differenza delle cessioni all’esportazione, non prevedono un termine specifico di consegna della merce nel Paese comunitario di destinazione. Attraverso la modifica apportata all’articolo 7 comma 1 del D. Lgs n. 471/1997, viene introdotta una nuova sanzione, pari al 50% del tributo, per chi effettua cessioni intracomunitarie di beni, nel caso in cui questi ultimi siano movimentati in un altro Stato membro dal cessionario o da un terzo per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.

In sostanza, con le nuove modifiche, viene prevista la medesima sanzione per entrambe le tipologie di operazione.

Il D. Lgs è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2024 ed entrerà in vigore in data 1° settembre 2024, tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Iscritto all'albo dei Doganalisti. Consulente di Unione Parmense degli Industriali, FIASA, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Romagna, NIBI e Unioncamere Lombardia. Consulente anche di numerose Associazioni Confindustriali di Categoria come ANCMA, ACIMAC, UCIMA e AMAPLAST. Siede al tavolo degli esperti di legislazione doganale di Confindustria a Roma.
 
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