Con il presente contributo lo Studio fornisce una panoramica sull’utilizzo del rappresentante fiscale nell’ambito delle operazioni con il commercio estero.
Un’impresa estera che si trova a compiere operazioni imponibili IVA in Italia potrebbe trovarsi davanti ad una doppia scelta per adempiere agli obblighi fiscali:
- Registrarsi direttamente come contribuente IVA.
- Aprire una posizione tramite un rappresentante fiscale.
In questo articolo, esamineremo la seconda opzione, cioè l'apertura di una partita IVA tramite rappresentanza fiscale.
Il DPR N. 633/72 regola la figura del rappresentante fiscale IVA per i soggetti non residenti. La nomina di un rappresentante fiscale consente a un soggetto non residente che effettua operazioni rilevanti ai fini fiscali in Italia di adempiere ai relativi obblighi o diritti. Questa possibilità è alternativa alla registrazione diretta sul territorio nazionale.
Il rappresentante fiscale italiano di un soggetto estero è una persona fisica o giuridica incaricata di adempiere agli obblighi fiscali per conto di quest'ultimo in Italia.
La nomina del rappresentante fiscale per gli operatori non residenti che operano in Italia senza una stabile organizzazione è obbligatoria, come stabilito dall'articolo 17, secondo comma, del DPR N. 633/72. Attraverso il rappresentante fiscale, un operatore straniero ha la possibilità di adempiere correttamente alle imposte in Italia, anche in situazioni complesse come operazioni triangolari o quadrangolari che coinvolgono soggetti di altri Paesi.
Per quanto riguarda la fatturazione, il rappresentante fiscale deve emettere una fattura con IVA italiana per le vendite ai consumatori privati italiani. Al contrario, deve emettere una fattura senza IVA quando fornisce servizi o vende a soggetti IVA residenti.
A seconda della tipologia di operazione, i cessionari o committenti soggetti IVA residenti che acquistano beni o servizi da rappresentanti fiscali devono:
- Emettere una autofattura;
oppure
- Integrare la fattura ricevuta con l'IVA.
Questi adempimenti sono sempre necessari quando l'operazione ha rilevanza territoriale in Italia.
Inoltre, le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere i dati sia del rappresentante che del soggetto estero rappresentato. Nel caso di fatturazione da parte di un soggetto estero comunitario per merci situate in Italia, con rappresentante fiscale italiano, la fattura deve indicare la partita IVA comunitaria insieme a quella italiana del rappresentante fiscale. La fattura ricevuta sarà registrata tramite integrazione IVA (Reverse charge) senza la compilazione del modello Intrastat di riferimento. Se la partita IVA del rappresentante fiscale non è presente nel documento, il cessionario italiano può richiedere la correzione della fattura o emettere un'auto-fattura con IVA per adempiere correttamente alle imposte in Italia.
Lo Studio rimane a disposizione per delucidazioni in materia.