Nell’ambito di operazioni di cessione intracomunitaria, tramite risposta all’Interpello n. 272 del 3 Aprile, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, rispettando determinati criteri, anche dichiarazioni inviate tramite i sistemi elettronici come l’EDI possano essere considerate valide per dare prova di cessione intracomunitaria.
In merito alla tematica è opportuno effettuare una panoramica informativa, ricordando come le dichiarazioni siano previste dall’articolo 45-bis comma 1 comma 1, lett. b), punto i), del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 15 marzo 2011. Tale articolo è stato introdotto dal Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2020, che è parte della riforma IVA sugli scambi intracomunitari (cd. “quick fixes”).
Il punto B-i dell’articolo 45-bis, nel dettaglio, stabilisce che nel caso in cui il trasporto venga effettuato dall'acquirente, questi deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.
Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e approfondimenti in materia.