Nel corso del 2025 l’Italia ha visto un cambiamento significativo nel regime dei tempi di attesa dei veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci. La norma chiave è l’articolo 4 del Decreto‑Legge 21 maggio 2025, n. 73 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025, n. 105. Con questo provvedimento è stato completamente riscritto l’articolo 6‑bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ossia la disciplina concernente i tempi di attesa ai fini del carico e scarico.
I rapporti commerciali tra Italia e Marocco stanno crescendo nei settori dell’impiantistica, dell’edilizia e dell’agroalimentare. Sempre più imprese italiane si confrontano quindi con le modalità di pagamento previste dal sistema bancario locale.
In data 9 luglio 2025 l’Association Professionnelle des Banques et des Établissements Financiers (A.B.E.F.) ha diffuso la comunicazione ufficiale numero 496 DG/2025 rendendo noto che, a partire dal 1° luglio 2025, tutte le operazioni di acquisizione di prestazioni di servizio, richieste a soggetti non algerini, saranno soggette all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva da parte del Ministero del commercio estero algerino. Questa nuova disposizione, pur non avendo la forma di un regolamento statale, ha effetto vincolante poiché le banche algerine, aderenti all’A.B.E.F., sono tenute a rispettarne le istruzioni.
Nel Regno Unito si è chiusa lo scorso 11 luglio 2024 la consultazione governativa che propone l'abolizione del “Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993”, la normativa UK in materia di agenzia in vigore nel Regno Unito dal 1° gennaio 1994 per attuare la Direttiva 86/653/CEE del Consiglio dell'Unione Europea.
Il 3 agosto dello scorso anno l’Arabia Saudita ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di merci, meglio conosciuta come Convenzione di Vienna del 1980.
Si tratta di una Convenzione particolarmente importante in quanto disciplina, nei rapporti B2B tra imprese aventi sede in Stati diversi, la materia della compravendita introducendo norme comuni. Ciò con il risultato di semplificare gli scambi commerciali e la negoziazione dei contratti internazionali di compravendita.
Capita spesso di trovare, all’interno dei contratti internazionali, clausole che richiedano una determinata forma per la comunicazione del recesso da una parte all’altra. In particolare, tale forma corrisponde solitamente ad una comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno.
Per nostra prassi solitamente, invece, suggeriamo di evitare di definire contrattualmente dei rigidi requisiti di forma, così che la parte sia libera, nel momento in cui il recesso deve essere esercitato, di utilizzare la modalità che meglio assicura la necessaria tutela.
Tra le misure antielusive introdotte dal “dodicesimo pacchetto” allo scopo di rendere effettivo l’apparato sanzionatorio emanato dall’UE nei confronti della Russia, rientra l’obbligo – a carico degli esportatori di determinati prodotti – di inserire all’interno dei propri contratti la cd. “No-Russia clause”.
Anche in Spagna, analogamente a quanto accade in Italia, il rapporto tra fornitore e distributore non è regolato da una normativa specifica (contrariamente a quanto accade, invece, per il contratto di agenzia). Ciò significa che le singole disposizioni del contratto di distribuzione sono rimesse alla libertà delle parti.
Con una importante pronuncia – l'ordinanza n. 11346 del 2023 – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana hanno aderito ad un principio già espresso da tempo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo il quale l’Incoterms utilizzato per la resa della merce avrebbe rilievo anche per l’individuazione del giudice competente a risolvere eventuali controversie, nascenti tra le parti in relazione al singolo rapporto.