Capita spesso di trovare, all’interno dei contratti internazionali, clausole che richiedano una determinata forma per la comunicazione del recesso da una parte all’altra. In particolare, tale forma corrisponde solitamente ad una comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno.
Per nostra prassi solitamente, invece, suggeriamo di evitare di definire contrattualmente dei rigidi requisiti di forma, così che la parte sia libera, nel momento in cui il recesso deve essere esercitato, di utilizzare la modalità che meglio assicura la necessaria tutela.
Tra le misure antielusive introdotte dal “dodicesimo pacchetto” allo scopo di rendere effettivo l’apparato sanzionatorio emanato dall’UE nei confronti della Russia, rientra l’obbligo – a carico degli esportatori di determinati prodotti – di inserire all’interno dei propri contratti la cd. “No-Russia clause”.
Anche in Spagna, analogamente a quanto accade in Italia, il rapporto tra fornitore e distributore non è regolato da una normativa specifica (contrariamente a quanto accade, invece, per il contratto di agenzia). Ciò significa che le singole disposizioni del contratto di distribuzione sono rimesse alla libertà delle parti.
Con una importante pronuncia – l'ordinanza n. 11346 del 2023 – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana hanno aderito ad un principio già espresso da tempo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo il quale l’Incoterms utilizzato per la resa della merce avrebbe rilievo anche per l’individuazione del giudice competente a risolvere eventuali controversie, nascenti tra le parti in relazione al singolo rapporto.