IVA: NUOVO REGIME SANZIONATORIO A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2024

29 Agosto 2024

A seguito di quanto comunicato nel precedente articolo pubblicato in data 18 Giugno 2024, lo Studio fornisce maggiori delucidazioni sulle novità introdotte dal cd. “Decreto Sanzioni” (D. Lgs. 87/2024), che apporta cambiamenti importanti sulle sanzioni a carico di cessionari o committenti o irregolare fatturazione da parte di cedenti o prestatori.

Nello specifico risulta opportuno illustrare i due scenari alternativi derivanti da tali modifiche:

· Fino al 30 agosto 2024, in caso di mancata emissione della fattura o di fattura emessa in modo irregolare, il cliente è soggetto a una sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, se non regolarizza l'operazione inviando un documento elettronico (Tipo Documento TD20) attraverso il Sistema di Interscambio, ossia tramite emissione di autofattura

· Dal 1° settembre 2024, per le violazioni commesse dopo questa data, la sanzione per il cliente che non segnala l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine previsto scende al 70% dell'imposta, mantenendo un minimo di 250 euro. Inoltre, il cliente, a partire dalla data in oggetto, non ha più la possibilità di regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta tramite autofattura, ma deve segnalare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni indicati, utilizzando gli strumenti che saranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Questo cambiamento riflette un allineamento con l'orientamento giurisprudenziale, che limita la responsabilità del cliente alla verifica della regolarità formale della fattura, senza richiedere un controllo sulle valutazioni giuridiche del fornitore, come l'applicazione di esenzioni o non imponibilità. 

Parallelamente, sono state apportate modifiche anche al trattamento sanzionatorio per i soggetti che effettuano la detrazione dell’imposta in maniera illegittima.

Dal 1° settembre 2024, la sanzione per l'illegittima detrazione dell'imposta passa dal 90% al 70% dell'importo detratto, con la possibilità di applicare una sanzione fissa tra 250 e 10.000 euro; tale fattispecie si sostanzia nel caso in cui l'errore derivi da una detrazione legata a operazioni esenti, non imponibili o non soggette a IVA, e il fornitore abbia comunque provveduto a versare l'imposta. Questa norma si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che limita il diritto alla detrazione alla sola imposta effettivamente dovuta.

Infine, come già comunicato in precedenza, si ricorda come in caso di cessioni intracomunitarie o esportazioni di beni con trasporto o spedizione a cura del cliente non residente, dal 1° settembre 2024, la sanzione per mancato trasporto entro i termini previsti dei 90 giorni viene ridotta al 50% dell'imposta e viene estesa anche ad altri casi simili, con la possibilità di evitare se la situazione viene regolarizzata entro 30 giorni da tale termine.

Lo Studio rimane a disposizione in caso di approfondimenti in materia.

 

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Partner & Senior Advisor
Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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