Negli ultimi mesi si è diffusa l’interpretazione secondo cui le medie imprese avrebbero beneficiato, al pari delle micro e piccole, del periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), potendo quindi applicare il nuovo sistema di dovuta diligenza solo a partire dal 30 giugno 2026. Una nuova interpretazione consolidata dei testi normativi, supportata anche dalle FAQ pubblicate dalla Commissione europea, ha tuttavia chiarito che questa estensione temporale riguarda esclusivamente le micro e piccole imprese, e non le medie.
Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), rappresenta uno dei pilastri più ambiziosi del Green Deal europeo. Entrato in vigore nel 2023, mira a garantire che i prodotti immessi o esportati dal mercato dell’Unione siano realmente “deforestation-free”. In altre parole, nessuna materia prima o prodotto derivato può provenire da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020.
In data 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Le nuove disposizioni entreranno in vigore tre giorni dopo la pubblicazione e saranno pienamente applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, con alcune scadenze operative differite al 2027.
L’Unione Europea prosegue nell’attuazione del Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), introducendo procedure più strutturate per le aziende che importano beni nei settori coinvolti. Un recente aggiornamento nazionale fornisce indicazioni operative su come ottenere lo status di dichiarante autorizzato, oggi sempre più centrale per la gestione corretta degli obblighi CBAM.
La Commissaria europea per l’Ambiente, Jessica Roswall, ha annunciato l’intenzione di proporre un nuovo rinvio dell’entrata in vigore del Regolamento EUDR 1115/2023 (European Deforestation Regulation).
Il Regolamento europeo contro la deforestazione (EUDR) rappresenta una delle sfide più significative degli ultimi anni per le imprese che operano nel commercio internazionale di materie prime e prodotti derivati. Dopo mesi di dibattito politico, l’Unione Europea ha confermato l’applicabilità del Regolamento al 30 dicembre 2025 per le aziende “non PMI” e al 30 giugno 2026 per le aziende “PMI”.
Nell’ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha lanciato il 29 agosto 2025 una call for evidence rivolta a imprese, istituzioni accademiche e autorità competenti, sia all’interno dell’UE sia nei Paesi terzi, per raccogliere contributi sul regime definitivo del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), che partirà dal 1° gennaio 2026.
In data 9 luglio, il Parlamento europeo ha richiesto una rielaborazione della classificazione dei Paesi in base al rischio di deforestazione e degrado forestale, su cui si basano il livello di dovuta diligenza e l’intensità dei controlli previsti dal Regolamento EUDR.
Come già anticipato nel precedente articolo, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta della commissione volta alla semplificazione del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).
Lo Studio segnala a tutti i suoi clienti e a chi interessato che risulta necessario assicurarsi della regolarità della propria posizione CBAM. Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sta infatti provvedendo all’invio di lettere di sollecito con un termine di 30 giorni, invitando chi ancora non ha adempiuto a procedere alle presentazioni CBAM fino ad oggi omesse.
In data 27 Maggio 2025 il Consiglio ha adottato una posizione negoziale sul pacchetto Omnibus 1: la proposta verte essenzialmente su una esenzione ‘de minimis’ che vorrebbe esentare dagli obblighi CBAM tutti gli operatori che non superano un totale di 50 tonnellate di merci interessate dal regolamento all’anno. Questa soglia, sostituirebbe quelle maggiormente restrittive che esentano dalla dichiarazione le merci di valore trascurabile.
Il 22 maggio 2025, la Commissione europea ha pubblicato le prime classificazioni del rischio Paese, come previsto dal Regolamento UE 2023/1115, relativo a materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR).
Powered by The BB's Way