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Ottenimento status di AEO
Lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) ha lo scopo di far riconoscere l'azienda come compliance in merito alle tematiche doganali e di sicurezza. Il suo ottenimento fornisce all'azienda importanti agevolazioni doganali e, a differenza di quanto risaputo, non è di difficile ottenimento per le aziende che operano con competenza nell'ambito delle operazioni con l'estero.
Lo Studio accompagna l'azienda nell'ottenimento dello status e proponendo le migliorie e gli accorgimenti necessari al suo conseguimento.

"UE–MESSICO: APPROVATI NUOVI ACCORDI GLOBALI E COMMERCIALI"
Il Parlamento europeo ha approvato l’Accordo globale aggiornato tra Unione europea e Messico, destinato a sostituire l’attuale quadro giuridico che disciplina i rapporti tra le parti, in vigore dal 2000.
L’accordo, approvato con 479 voti favorevoli, 119 contrari e 65 astensioni, punta a rafforzare il partenariato politico, economico e commerciale tra Unione europea e Messico, introducendo un quadro più moderno in materia di scambi, investimenti, sviluppo sostenibile e contrasto alla corruzione.

"UE–TURCHIA: RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROGRAMMI AEO"
In data 16 luglio 2026, la Commissione europea ha annunciato l’adozione, da parte del Comitato di cooperazione doganale UE–Turchia, della decisione relativa al riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di Operatore Economico Autorizzato (AEO). L’accordo consentirà alle autorità doganali dell’Unione europea e della Turchia di riconoscere lo status di affidabilità attribuito agli operatori economici dall’altra parte. Tale qualifica potrà essere presa in considerazione nell’ambito dell’analisi dei rischi doganali e nella determinazione del livello dei controlli applicabili alle merci.

"UE-USA: CHIARIMENTI ADM SULLA PROVA D'ORIGINE"
A integrazione del precedente articolo e del quadro introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1455, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune prime indicazioni operative sulla prova dell’origine delle merci statunitensi.
In attesa di un documento di orientamento della Commissione europea, ADM precisa che non è previsto uno specifico certificato di origine rilasciato dalle autorità USA. Resta quindi valido il principio della libera prova: è l’importatore a dover disporre di documentazione idonea a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci.