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Ottenimento status di AEO
Lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) ha lo scopo di far riconoscere l'azienda come compliance in merito alle tematiche doganali e di sicurezza. Il suo ottenimento fornisce all'azienda importanti agevolazioni doganali e, a differenza di quanto risaputo, non è di difficile ottenimento per le aziende che operano con competenza nell'ambito delle operazioni con l'estero.
Lo Studio accompagna l'azienda nell'ottenimento dello status e proponendo le migliorie e gli accorgimenti necessari al suo conseguimento.

"RIFORMA DOGANALE UE: NUOVO CODICE DOGANALE, DATA HUB E AUTORITÀ DOGANALE EUROPEA"
Con il Regolamento (UE) 2026/2108, l’Unione europea ha avviato una revisione strutturale del quadro doganale unionale. Il nuovo regolamento istituisce il Codice Doganale dell’Unione e la nuova Autorità Doganale dell’Unione europea, prevedendo l’abrogazione del Regolamento (UE) n. 952/2013.
La riforma interviene su tre profili centrali: digitalizzazione dei processi doganali, gestione del rischio a livello unionale e rafforzamento dei controlli sulle operazioni di e-commerce. L’obiettivo è superare l’attuale frammentazione dei sistemi nazionali e introdurre un modello maggiormente fondato sulla disponibilità preventiva dei dati relativi alle merci, agli operatori e alla catena di approvvigionamento.

"COFFEE TAX TEDESCA: GLI OBBLIGHI DA CONOSCERE PRIMA DI VENDERE CAFFÈ IN GERMANIA"
Si tratta di un’imposta distinta dai dazi doganali e non armonizzata a livello europeo. La sua applicazione può quindi riguardare anche merci spedite dall’Italia, già in libera pratica nell’Unione. L’assenza di uno sdoganamento al confine non elimina gli obblighi previsti dalla legislazione tedesca. La disciplina è contenuta nella legge Kaffeesteuergesetz e nel relativo regolamento attuativo, Kaffeesteuerverordnung, ed è amministrata dalla dogana tedesca, la Zoll. Ministero federale delle finanze – Kaffeesteuer.

"UE–PACIFICO: DAL 1° SETTEMBRE 2026 CAMBIA LA PROVA DELL’ORIGINE PREFERENZIALE"
Dal 1° settembre 2026 sono cambiate le modalità con cui gli esportatori dell’Unione europea possono attestare l’origine preferenziale delle merci destinate agli Stati del Pacifico nell’ambito dell’Accordo di partenariato economico interinale UE-Pacifico. La novità riguarda le esportazioni verso Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone.