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Ottenimento dello status di Esportatore Registrato (REX)
Lo status di Esportatore Registrato dev'essere richiesto verso determinati Paesi Accordisti (Canada, Giappone, Regno Unito, PTOM, Ghana, Costa d'Avorio, Vietnam, ESA, ...) qualora si volesse assegnare lo status di preferenzialità ad operazioni superiori ad euro 6.000.
Lo Studio offre assistenza in merito alla determinazione ed al rispetto delle regole di origine preferenziale da rispettare (variabili a seconda del Paese di destinazione della merce) ed in merito alla compilazione telematica della domanda.

"SPEDIZIONI DI MODICO VALORE: VERSO L’ABROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ITALIANO DI 2 EURO"
Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede l’abrogazione del contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La misura, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2026 e successivamente rinviata al 1° gennaio 2027, potrebbe quindi essere definitivamente eliminata prima della sua effettiva applicazione.
La proposta, contenuta nell’articolo 30 del disegno di legge, si inserisce nel quadro delle recenti modifiche alla normativa doganale europea sulle importazioni di modico valore.

"LETTERA DI CREDITO: LA DEFINIZIONE UCP 600 E LE CONSEGUENZE OPERATIVE"
«Lettera di credito», «credito documentario», «L/C», documentary credit: denominazioni che, nell’ambito delle UCP 600, richiamano lo stesso nucleo operativo. L’art. 2 definisce il credito come una pattuizione, comunque denominata, irrevocabile e costitutiva di un impegno definitivo della banca emittente a onorare una presentazione conforme. Ogni elemento della definizione ha conseguenze concrete per l’impresa.
L’analisi che segue riguarda crediti commerciali espressamente assoggettati alle UCP 600, tenendo conto delle disposizioni eventualmente modificate o escluse dal credito, come consente l’art. 1. Le regole uniformi vanno distinte dagli accordi commerciali e dal diritto statale applicabile.

"IMPORTAZIONI DAGLI USA: NUOVI CHIARIMENTI SULLA PROVA DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE"
La Commissione europea ha pubblicato, con aggiornamento del 16 ottobre 2026, alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 59 bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo alla documentazione necessaria per beneficiare dei dazi doganali adeguati sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti.
Le indicazioni riguardano le misure introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1455, che prevede adeguamenti tariffari e contingenti per specifici prodotti di origine statunitense.
La Commissione chiarisce che l’applicazione di tali misure richiede non soltanto la dimostrazione dell’origine non preferenziale statunitense, ma anche la prova del trasporto diretto delle merci dagli Stati Uniti verso l’Unione europea.