Il 17 marzo 2025 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, che stabilisce le modalità per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Questa misura si inserisce nell’ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio legate alle importazioni nell’Unione Europea.
Il Regolamento (UE) 2025/486, che entrerà in vigore il 28 marzo 2025, definisce, in particolare, le condizioni e le procedure per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Gli importatori di merci che rientrano all’interno della normativa CBAM dovranno presentare una domanda di autorizzazione completa e inclusiva di tutte le informazioni necessarie. La presentazione avverrà tramite il Portale europeo dedicato, utilizzato attualmente per l’inoltro dei report periodici CBAM.
Le autorità competenti avranno fino a 120 giorni per valutare la richiesta, periodo che potrebbe essere esteso, qualora vi fosse la necessità di richiedere ulteriori informazioni. Per l’ottenimento dell’autorizzazione, risulteranno fattori cruciali: l’assenza di violazioni gravi o ripetute delle normative doganali e fiscali, possedere un buon rating finanziario ed essere in grado di gestire correttamente le dichiarazioni CBAM.
L’autorizzazione concessa potrà essere revocata se il dichiarante non rispetterà gli obblighi previsti dalla normativa, inclusa la restituzione dei certificati di emissione nel periodo definitivo.
Lo status risulterà necessario per poter importare prodotti CBAM all’interno dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2026. Si noti che ai soggetti non autorizzati sarà vietato importare tali merci a partire da tale data. Il Regolamento (UE) 2025/486 rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia dell’UE per la decarbonizzazione dell’economia e la protezione dell’ambiente.
Lo Studio rimane a disposizione in caso di approfondimenti in materia.