Data l’imminente entrata in effetto del Regolamento UE 2023/1115, relativo alla tematica in oggetto, e le sue potenziali implicazioni per le aziende, lo Studio propone una disamina sull’argomento suddivisa in due articoli, definendo innanzitutto il concetto di Green Deal e gli aspetti legislativi ad esso associati.
Il Green Deal rappresenta il piano strategico dell'Unione Europea che, tramite l’implementazione di processi sostenibili, mira a creare un’economia moderna, efficiente, competitiva e sostenibile. L'obiettivo del piano, presentato dalla Commissione Europea nel dicembre 2019, è quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, riducendo significativamente le emissioni di gas serra e promuovendo l'uso efficiente delle risorse e la protezione della biodiversità.
Questo piano strategico prevede una serie di interventi e riforme che spaziano dall'energia alla mobilità, dall'industria all'agricoltura. Fra tutti gli interventi che fanno parte del Green Deal è possibile citare il pacchetto “Fit for 55%”, presentato dalla Commissione europea nel 2021; il pacchetto, congiuntamente all’obiettivo finale di neutralità previsto per il 2050, aggiunge un traguardo intermedio, ovverosia quello di raggiungere, entro il 2030, la riduzione delle emissioni del 55% rispetto ai livelli misurati nel 1990.
Di seguito si riportano alcuni degli interventi introdotti dal pacchetto:
- Revisione del Sistema di Scambio di Quote di Emissione (ETS): l’ETS dell'UE verrà rafforzato e ampliato per includere al suo interno nuovi settori come edifici, trasporti stradali e alcune emissioni marittime.
- Nuovo Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM): introdotto per monitorare la movimentazione e, in fase avanzata, per applicare un’imposta aggiuntiva all’importazione di determinati prodotti. Ad oggi il provvedimento riguarda cemento, elettricità, fertilizzanti minerali e chimici, prodotti di ferro e acciaio, prodotti di alluminio, idrogeno.
- Aumento delle Energie Rinnovabili: il target per l'energia rinnovabile sarà aumentato al 40% entro il 2030, con misure per semplificare i permessi e rimuovere le barriere.
- Aumento Efficienza Energetica: nuovi obiettivi di efficienza energetica del 36% per il consumo finale e del 39% per il consumo di energia primaria, con l'obbligo per il settore pubblico di rinnovare annualmente il 3% degli edifici.
- Protezione del Territorio e Sviluppo della Biodiversità: per combattere la deforestazione, elemento che contribuisce significativamente al riscaldamento globale e alla crisi climatica globale.
In merito all’ultimo punto, come citato in precedenza, è stato pubblicato, in data 9 giugno 2023, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il “Reg. UE 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale”. Il Regolamento, chiamato anche “EUDR” o “Regolamento Deforestazione”, in vigore a partire dal 29 giugno 2023, abrogherà in data 31 dicembre 2024 il cd. “Regolamento Legno dell’Unione Europea” (Reg. UE 995/2010), detto anche “EUTR”, introducendo importanti novità ed adempimenti per gli operatori economici comunitari.
ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI INTERESSATI
Il Regolamento prevede che i soggetti coinvolti (operatori economici e commercianti) implementino un adeguato sistema di valutazione e gestione del rischio e di garanzia della conformità, il quale si sostanzia in una due diligence aziendale. Il processo di valutazione si concretizza nei seguenti punti:
- Acquisizione delle informazioni, dati ed altri elementi che attestino la conformità dei prodotti interessati, quali, ad esempio, descrizione, tipologia e quantità, origine, dettaglio su fornitori e clienti, precisa individuazione dei territori e delle regioni di produzione.
- Analisi del rischio di deforestazione, degrado forestale e della conformità rispetto alla legislazione.
- In caso di rischio elevato, se possibile, attuazione di misure di mitigazione per ridurlo entro limiti accettabili.
- In caso di rischio assente o trascurabile, grazie anche all’effetto di azioni correttive, predisposizione della dichiarazione di dovuta diligenza.
La dichiarazione, da conservare per almeno 5 anni, dovrà essere redatta secondo il contenuto previsto dall’Allegato II, sotto riportato, del Regolamento e dovrà essere messa a disposizione delle autorità competenti attraverso un sistema di informazione centralizzato che la Commissione Europea metterà a disposizione dei soggetti interessati. Si specifica che in assenza della dichiarazione gli operatori non potranno procedere con lo sdoganamento della merce.
Per quanto attiene alle tempistiche è opportuno precisare che gli adempimenti più rilevanti (es. dichiarazione di dovuta diligenza), entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre 2024; per le microimprese e le piccole imprese (PMI), entità agevolate, dal Regolamento, la data di entrata in vigore è il 30 giugno 2025, a meno che tali entità non siano coinvolte nella commercializzazione di legno e prodotti derivati come elencati nell’allegato del Regolamento UE n. 995/2010.
SANZIONI
Il Regolamento introduce sanzioni rilevanti quali:
- Sanzione pecuniaria di importo pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo.
- La confisca dei prodotti non conformi e dei ricavi da essi derivati.
- L’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni fino ad un massimo di 12 mesi.
- Divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività.
Nella seconda parte della disamina lo Studio andrà ad analizzare l’ambito di applicazione del regolamento oltre ad evidenziare i beni ed i soggetti interessati dalla stessa.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.