In data 12 giugno 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha concordato la propria posizione negoziale sulla proposta di modifica del Regolamento (UE) 2023/956, istitutivo del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, meglio noto come CBAM. L’intervento si inserisce nel percorso legislativo avviato dalla Commissione europea con la proposta COM(2025) 989 e ha l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dello strumento, estendendone progressivamente l’ambito di applicazione a determinati prodotti a valle e introducendo ulteriori misure anti-elusione.
La Commissione europea ha sottoposto a consultazione pubblica un atto di esecuzione relativo al trattamento del prezzo del carbonio già pagato nei Paesi terzi ai fini del CBAM. Il tema risulta essere di particolare rilievo per le imprese che importano nell’Unione europea beni rientranti nell’ambito di applicazione del CBAM, tra cui cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.
La Commissione europea ha aggiornato le FAQ sul Carbon Border Adjustment Mechanism, fornendo nuovi chiarimenti operativi in vista della piena applicazione del meccanismo.
Il documento non modifica l’impianto generale del CBAM, già definito dal Regolamento UE 2023/956, ma aggiorna e precisa diversi aspetti pratici che interessano gli importatori a partire dalla fase definitiva, avviata il 1° gennaio 2026. Le novità più rilevanti riguardano la soglia annuale delle 50 tonnellate, l’acquisto dei certificati CBAM, l’utilizzo dei valori predefiniti, la verifica delle emissioni effettive e alcuni profili doganali, tra cui i prodotti composti e i codici TARIC.
La Commissione europea ha pubblicato il 7 aprile 2026 il primo prezzo dei certificati CBAM applicabile al primo trimestre 2026, fissandolo a 75,36 euro per tonnellata di CO₂. La pubblicazione rappresenta un passaggio rilevante nella fase di attuazione del meccanismo, poiché consente agli operatori di determinare con maggiore precisione il costo potenziale connesso alle importazioni di merci soggette al CBAM.
Nel quadro degli adempimenti previsti dalla disciplina CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), si richiama l’attenzione degli operatori importatori su un passaggio di particolare rilievo previsto per il 2026. Gli importatori che, nel corso dell’anno, prevedono di superare la soglia di 50 tonnellate di merci soggette a CBAM saranno infatti tenuti a presentare domanda per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato.
Con la fine della fase transitoria alle porte, la Commissione europea porta il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) fuori dalla teoria e lo mette alla prova. Il pacchetto presentato a Bruxelles con la proposta COM (2025) 989 nasce da un messaggio che, negli ultimi mesi, è arrivato forte da imprese e autorità: il meccanismo funziona, ma è aggirabile e rischia di scaricare la pressione competitiva su chi produce “più a valle”.
In data 17 dicembre 2025, il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento che modifica il Regolamento UE 2023/1115 (EUDR), introducendo alcune semplificazioni e soprattutto rinviandone l'applicazione di 12 mesi. Il testo, avviato su proposta della Commissione del 21 ottobre, sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale come Regolamento.
In data 26 novembre, l’Europarlamento ha adottato a larga maggioranza la proposta del Consiglio europeo sul rinvio e conseguente semplificazione del Regolamento UE 1115/2023 (EUDR). Sottolineando che seguiranno ulteriori passaggi per far diventare ufficiale la predetta proposta, il Partito Popolare Europeo (PPE), coadiuvato dall’ala conservatrice e moderata, continua ad insistere sulla volontà di introdurre modifiche al testo del Regolamento, al fine di introdurre un netto ridimensionamento per ciò che riguarda l’iter burocratico e procedurale.
L’11 novembre 2025 l’Autorità doganale irlandese ha pubblicato una nota operativa sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), con indicazioni molto concrete su cosa cambierà nelle dichiarazioni di importazione dal 1° gennaio 2026. Anche se il documento è irlandese, le logiche TARIC e CBAM sono comuni a tutta l’Unione e rappresentano un’anticipazione utile per gli operatori unionali.
Il 19 novembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il mandato negoziale per una revisione mirata del Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”), introducendo un pacchetto di interventi che, qualora confermati, rappresenterebbero la più significativa revisione del sistema dalla sua approvazione nel 2023.
In data 11 novembre, la Commissione europea ha pubblicato una nota in cui si definisce il “numero di riferimento DDS convenzionale” che operatori economici potranno utilizzare per semplificare le operazioni di esportazione e reimportazione di prodotti “transitori” ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). Si tratta di prodotti che sono stati inizialmente immessi sul mercato dell’Unione durante il periodo transitorio, ossia tra l’entrata in vigore del regolamento, il 29 giugno 2023, e la sua effettiva applicazione. Il numero convenzionale, identificato come “99EU999999999999”.
Negli ultimi mesi si è diffusa l’interpretazione secondo cui le medie imprese avrebbero beneficiato, al pari delle micro e piccole, del periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), potendo quindi applicare il nuovo sistema di dovuta diligenza solo a partire dal 30 giugno 2026. Una nuova interpretazione consolidata dei testi normativi, supportata anche dalle FAQ pubblicate dalla Commissione europea, ha tuttavia chiarito che questa estensione temporale riguarda esclusivamente le micro e piccole imprese, e non le medie.
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