Nell’ottica di fornire supporto in materia di restrizioni internazionali ed a seguito di comunicazione specifica ricevuta da parte dell’ICE di Mosca, lo Studio comunica la presenza di modifiche normative che interessano l’importazione di prodotti verso la Federazione Russa.
L'origine non preferenziale della merce (Made in) costituisce un tema cruciale nell’ambito del commercio estero, poiché comporta potenziali implicazioni in numerosi aspetti relativi alla materia doganale (ad esempio contingenti, divieti, dazi antidumping) ma anche in altri associati all’ambito comunitario (ad esempio la compilazione dei modelli Intrastat).
Tra i numerosi criteri che costituiscono la base normativa dell’origine non preferenziale, un ruolo centrale è assunto dalla cosiddetta “lavorazione sostanziale”.
Nonostante gli allarmismi, nella Federazione Russa la tutela dei diritti di Proprietà Industriale di individui o entità giuridiche riconducibili ai cosiddetti “Paesi ostili” risulta ancora garantita, sebbene con alcune restrizioni.
Con il presente contributo lo Studio fornisce una panoramica sull’utilizzo del rappresentante fiscale nell’ambito delle operazioni con il commercio estero.
Un’impresa estera che si trova a compiere operazioni imponibili IVA in Italia potrebbe trovarsi davanti ad una doppia scelta per adempiere agli obblighi fiscali:
In questo articolo, esamineremo la seconda opzione, cioè l'apertura di una partita IVA tramite rappresentanza fiscale.
A seguito dell’approvazione in sede di Consiglio dell’Unione Europea avvenuta il 12 Aprile 2024, è stata ufficialmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE, in data 24 Aprile, la Direttiva 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.
L’inquadramento dei prodotti di abbigliamento oggetto di analisi è riconducibile ai Capitoli 61 e 62 della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364).
La triangolazione o operazione triangolare costituisce una particolare tipologia di cessione a catena, così denominata in quanto coinvolge tre soggetti distinti, in cui i beni sono oggetto di contratto di cessione distinti e in cui si realizza un unico trasferimento di merce, dal primo fornitore al destinatario finale.
L’inquadramento del prodotto oggetto di analisi è riconducibile a differenti Capitoli della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), ed è quindi necessario analizzarli uno ad uno per poter assegnare il corretto codice doganale.
In data venerdì 5 aprile 2024 l’Agenzia delle Dogane ha rilasciato la nuova circolare n.9/2024 che abroga e sostituisce la precedente 33/D del 28 dicembre 2007. Il nuovo documento viene emesso con l’obiettivo di fornire una descrizione più organica e strutturata sulle procedure e le modalità di applicazione necessarie ad accedere all’autorizzazione AEO.
Capita spesso di trovare, all’interno dei contratti internazionali, clausole che richiedano una determinata forma per la comunicazione del recesso da una parte all’altra. In particolare, tale forma corrisponde solitamente ad una comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno.
Per nostra prassi solitamente, invece, suggeriamo di evitare di definire contrattualmente dei rigidi requisiti di forma, così che la parte sia libera, nel momento in cui il recesso deve essere esercitato, di utilizzare la modalità che meglio assicura la necessaria tutela.
Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che abroga il precedente Regolamento (UE) 1005/2009.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore l’11 marzo 2024 e introduce importanti cambiamenti in materia.
Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), la misura europea di carattere fiscale, che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, entra nel suo secondo periodo dichiarativo: a partire dal 1° aprile è infatti possibile procedere alla presentazione della Relazione CBAM per il primo trimestre dell’anno 2024.
In data 25 marzo 2024, tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie L 2024/866), è stato pubblicato il testo del nuovo accordo di libero scambio sottoscritto fra Unione Europea e Nuova Zelanda.