DAZI ANTIDUMPING: INTRODOTTE NUOVE ALIQUOTE PER PRODOTTI IN FERRO E ACCIAIO LAMINATO

22 Aprile 2025

Tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 4 Aprile 2025, e con l’emissione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/670, la Commissione Europea ha stabilito l’introduzione di dazi antidumping provvisori sui prodotti, in ferro o acciaio, originari di Egitto, Giappone e Vietnam, importati nell’Unione Europea.

La misura fa seguito ad una inchiesta avviata durante il 2024 conseguentemente alla denuncia presentata dalla EUROFER (European Steel Association) per far luce su pratiche commerciali sleali che avrebbero minato la competitività dell’industria siderurgica europea. Indagata inizialmente, ma non colpita in ultima istanza, è l’India; si legge infatti dalle motivazioni del Regolamento che la media ponderata del margine di dumping si attestava tra lo 0,77% e l’1,76% quindi sotto il 2%, soglia minima fissata dal diritto UE.

Le aliquote del dazio antidumping provvisorio si attestano tra il 6,9% e il 31,8% e l’ammontare sarà influenzato dal Paese di origine e potrà variare a seconda delle aziende produttrici extracomunitarie. Il termine ultimo fissato dalla Commissione Europea per apportare eventuali modifiche è fissato ad Ottobre 2025.

Nello specifico, sotto la lente d’ingrandimento sono finite le importazioni di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici:

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam.

Beneficiano invece dell’esclusione da queste misure i prodotti in acciaio inox e in silicio detti “magnetici”, prodotti di acciaio per utensili e acciaio rapido, prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm e prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

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