USA: INTRODOTTI NUOVI "DAZI RECIPROCI" PER TUTTI I PAESI. PER L'UE LA PERCENTUALE E' DEL 20%

03 Aprile 2025

Nella giornata di ieri, ore 22 italiane, il Presidente Trump ha annunciato l’entrata in vigore di nuovi dazi doganali supplementari, definiti “reciproci”. I nuovi dazi doganali si affiancano ai precedenti provvedimenti, già introdotti nelle scorse settimane, e ai dazi del 25% relativi al settore automotive, in vigore dal 2 aprile, già trattati in questo articolo.

Il provvedimento annunciato nella giornata di ieri, in conformità con l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), prevede:

  • A partire dal 5 aprile 2025 (alle ore 12:01 am Eastern Daylight Time), l’introduzione di un nuovo dazio supplementare del 10% sulle importazioni da tutti i Paesi.
  • A partire dal 9 aprile 2025 (alle ore 12:01 am Eastern Daylight Time), per specifici Paesi, il nuovo dazio supplementare prevederà un'aliquota percentuale più alta. Le aliquote specifiche oscillano fra l' 11% e il 50% e per l’Unione Europea la percentuale daziaria ammonta al 20%.

La lista completa di Paesi con le relative aliquote è consultabile all’Allegato I del provvedimento.

Per le operazioni già avviate, viene specificato che le merci già in transito via nave prima degli orari sopra menzionati non saranno soggette al dazio supplementare.

Tra le categorie di beni che vengono esclusi dal nuovo dazio aggiuntivo è possibile citare:

  • Beni protetti per legge:  beni indicati nella sezione 50 USC 1702(b), che include, tra l’altro, articoli di prima necessità come alimenti, medicinali e oggetti per scopi umanitari.

  • Prodotti in acciaio e alluminio (e relativi derivati): tali prodotti sono già soggetti a dazi speciali (Sezione 232 del Trade Expansion Act) e regolamentati da diverse Proclamazioni Presidenziali passate e aggiornate (dal 2018 al 2025), tra cui le Proclamazioni 10895 e 10896, già trattate dallo Studio in precedenza.

  • Automobili e componenti di auto: tali prodotti sono già stati colpiti da dazi specifici della Sezione 232, regolamentati dalla Proclamazione 10908 del 26 marzo 2025 e in vigore dal 2 Aprile.

  • Articoli specifici dell’Allegato II tra cui è possibile citare rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, legname, minerali critici, energia e prodotti energetici. Al momento esentati ma oggetto di indagini su un’applicazione futura di specifiche misure.

Salvo deroghe specifiche, le aliquote dei dazi stabiliti dal presente ordine si aggiungono a qualsiasi altro dazio, tassa, imposta, già applicabile a tali articoli importati.

Il provvedimento prevede, inoltre, una disposizione rilevante in materia di contenuto nazionale. Viene infatti stabilito che le nuove aliquote si applicheranno solo al contenuto non statunitense del prodotto, a condizione che almeno il 20% del valore del bene sia costituito da componenti prodotti interamente, o sostanzialmente trasformati, negli Stati Uniti.
A tal fine, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) è autorizzata, entro i limiti di legge, a raccogliere la documentazione necessaria, anche al momento dell’ingresso, per verificare il valore del contenuto USA e stabilire se il bene sia stato sostanzialmente lavorato sul territorio nazionale.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

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Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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