Con una importante pronuncia – l'ordinanza n. 11346 del 2023 – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana hanno aderito ad un principio già espresso da tempo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo il quale l’Incoterms utilizzato per la resa della merce avrebbe rilievo anche per l’individuazione del giudice competente a risolvere eventuali controversie, nascenti tra le parti in relazione al singolo rapporto.
Preliminarmente, occorre sapere che in caso di compravendita tra operatori domiciliati all’interno dell’Unione Europea, salvo che le parti abbiano concordato qualcosa di diverso, il giudice competente a risolvere eventuali controversie viene individuato in base al Regolamento UE n. 1215/2012, il quale stabilisce che, nel caso di compravendita di beni, la competenza spetta alla autorità giurisdizionale del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
In assenza di clausola espressa nel contratto, pertanto, per l’individuazione del giudice, occorrerebbe di volta in volta determinare qual è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
A tale proposito, un tema a lungo dibattuto è stato quello relativo a quale fosse la rilevanza degli Incoterms® rispetto alla determinazione del “luogo di consegna in base al contratto”. Influisce o meno, l’Incoterms® utilizzato dalle parti, sulla determinazione della giurisdizione competente?
La risposta che emerge dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata è positiva. Il richiamo dell’Incoterms®, se univoco, è idoneo ad individuare il luogo di consegna della merce anche ai fini della determinazione del giudice competente.
Sarà quindi bene che gli operatori economici, in tutti i casi in cui non pattuiscano espresse clausole sulla giurisdizione, tengano in considerazione che la determinazione del giudice competente potrà variare in base al ruolo che gli stessi riscoprono all’interno del contratto di compravendita (vale a dire se agiscono come venditori oppure come compratori) ed al fatto che l’Incoterms® utilizzato sia un termine a partenza oppure a destino.
Se infatti, nell’ordinanza n. 11346/2023 è stata pronunciata la competenza giurisdizionale dei tribunali italiani in quanto il venditore era italiano e l’Incoterms® utilizzato dalle parti era stato l’EXW, ad una soluzione diametralmente opposta si sarebbe arrivati se, ad esempio, l’Incoterms® utilizzato fosse stato il DAP oppure se italiano fosse stato il compratore.