Tra le misure antielusive introdotte dal “dodicesimo pacchetto” allo scopo di rendere effettivo l’apparato sanzionatorio emanato dall’UE nei confronti della Russia, rientra l’obbligo – a carico degli esportatori di determinati prodotti – di inserire all’interno dei propri contratti la cd. “No-Russia clause”.
La norma richiede che la “No-Russia clause” vada prevista “all'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo”.
Ciò significa che le imprese che stipulino contratti di vendita, fornitura o trasferimento di determinati prodotti (i.e. beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL del regolamento (UE) n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012”) verso Paesi esteri (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014) dovranno inserire all’interno dei loro contratti la cd. “No-Russia clause”, il cui contenuto deve essere, in estrema sintesi, quello di vietare all’acquirente la riesportazione di tali prodotti in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
L’accordo tra le parti deve inoltre anche prevedere rimedi adeguati in caso di violazione dell’obbligo di riesportazione sopra menzionato.
L’obbligo di inserimento della No Russia Clause si applica ai contratti stipulati a partire dal prossimo 20 marzo 2024.
Sono esonerati dall’obbligo di inserimento della suddetta clausola i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023 che vengano eseguiti entro e non oltre il 20 dicembre 2024.
Visto l’approssimarsi del termine, è bene che tutte le imprese interessate dall’obbligo provvedano a revisionare ed aggiornare la propria contrattualistica internazionale implementando all’interno dei loro testi la clausola sopra descritta.