Capita spesso di trovare, all’interno dei contratti internazionali, clausole che richiedano una determinata forma per la comunicazione del recesso da una parte all’altra. In particolare, tale forma corrisponde solitamente ad una comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno.
Per nostra prassi solitamente, invece, suggeriamo di evitare di definire contrattualmente dei rigidi requisiti di forma, così che la parte sia libera, nel momento in cui il recesso deve essere esercitato, di utilizzare la modalità che meglio assicura la necessaria tutela.
Infatti, per svariate ragioni potrebbe essere in concreto preferibile l’invio di un corriere anziché di una raccomandata internazionale, così come potrebbe essere sufficiente l’invio di un’e-mail qualora, essendo questa seguita da una risposta, sia sufficiente a dimostrare la ricezione della stessa da parte del destinatario.
Ovviamente, la parte che esercita il recesso dovrà sempre premurarsi di essere in grado di provare l’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del soggetto a cui era destinata.
Un caso recentemente deciso dalla “Maritime and Commercial Court” danese ci ha dato lo spunto per riflettere e confermare la correttezza della nostra prassi.
Nel caso in questione, riguardante la risoluzione di un contratto di distribuzione internazionale avvenuta senza rispettare i requisiti di forma fissati dal contratto (il contratto prevedeva che la notifica di recesso dovesse essere data con lettera raccomandata, mentre la comunicazione era stata concretamente inviata dalla parte recedente per e-mail), la corte danese si è pronunciata sull'efficacia della comunicazione di recesso nonostante il mancato rispetto dei requisiti di forma.
Tale decisione è stata tuttavia suffragata da una serie di elementi che non è detto che ricorrano e che, quindi, potrebbero portare ad una decisione opposta, ad esempio:
- dalla comunicazione del fornitore era chiara l’intenzione di risolvere il contratto;
- il distributore ha chiaramente ricevuto la comunicazione e ha risposto il giorno stesso;
- le parti comunicavano spesso via e-mail;
- non sembravano esserci ragioni valide per cui una comunicazione, che era stata ricevuta e letta, non dovesse essere considerata come consegnata;
- il contratto di distribuzione non specificava alcuna conseguenza per il mancato invio del recesso per posta raccomandata;
- nulla, nel contratto di distribuzione, suggeriva che il mancato invio del recesso per posta raccomandata avrebbe reso la comunicazione non valida.
Nel caso esaminato, le corti danesi hanno attribuito scarsa importanza ai requisiti di forma richiesti dal contratto, ma non riteniamo che tale pronuncia possa essere interpretata come una regola. Al contrario, nel caso in cui il contratto fissi delle modalità per l'invio della comunicazione di recesso, raccomandiamo vivamente di attenersi sempre a tale modalità.
Oltre a ciò, raccomandiamo anche di prestare attenzione al contenuto delle eventuali comunicazioni successive al recesso, in modo che la parte che subisce il recesso non abbia motivo di credere che la parte recedente intenda “rinunciare” al recesso.
Al contempo, invitiamo ad evitare di fissare contrattualmente dei requisiti di forma per tale comunicazione, a meno che gli stessi siano effettivamente opportuni tenuto conto delle concrete circostanze del caso.