Nel corso del 2025 l’Italia ha visto un cambiamento significativo nel regime dei tempi di attesa dei veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci. La norma chiave è l’articolo 4 del Decreto‑Legge 21 maggio 2025, n. 73 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025, n. 105. Con questo provvedimento è stato completamente riscritto l’articolo 6‑bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ossia la disciplina concernente i tempi di attesa ai fini del carico e scarico.
Come già trattato in un precedente approfondimento, l’integrazione più tangibile è la riduzione della cosiddetta “franchigia”, ovvero il periodo di attesa che il vettore può sopportare senza diritto a indennizzo, passa da due ore a novanta minuti per ciascuna operazione di carico o scarico. Dopo mesi di incertezze con la “circolare n. 0013485 del 4 novembre 2025” viene specificato che il conteggio parte dal momento dell’arrivo del veicolo al luogo indicato per l’operazione. Un dettaglio non secondario è che nella nuova versione della norma si precisa che all’interno dei tempi di attesa rientrano anche quei periodi provocati dall’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce.
Altro pilastro della riforma riguarda l’indennizzo dovuto in caso di superamento della franchigia: viene fissato in 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, a carico in solido del committente e del caricatore. L’importo, come da norma, è soggetto a rivalutazione automatica ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Indice FOI) – un elemento che introduce stabilità e prevedibilità per il vettore.
Il vettore ha diritto al medesimo indennizzo anche nel caso in cui vengano superati i tempi effettivi di esecuzione del carico o dello scarico indicati nel contratto di trasporto — a condizione che tale superamento risulti da documentazione, ad esempio la bolla accompagnatoria o altro documento firmato dal caricatore, dal committente o dal vettore stesso. Parallelamente, la norma impone che il committente, il destinatario o altro soggetto rilevante della filiera comunichi al vettore con anticipo luogo, orario e modalità di accesso per i punti di carico o scarico. In assenza di tale comunicazione, il vettore può far valere come prova l’orario di arrivo tramite geolocalizzazione satellitare o tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Dal lato operativo, questi cambiamenti impongono una maggiore attenzione contrattuale e logistica: è indispensabile che i contratti di trasporto prevedano con chiarezza non solo il luogo e l’orario dell’operazione, ma anche i criteri di accesso, le responsabilità della filiera, la tempistica prevista per l’esecuzione materiale e la documentazione da produrre in caso di ritardo. Allo stesso tempo, i soggetti della filiera (committente, caricatore, destinatario) devono mettere in atto procedure interne che prevengano attese superiori a novanta minuti per ogni operazione, pena l’applicazione automatica dell’indennizzo.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.