Anche in Spagna, analogamente a quanto accade in Italia, il rapporto tra fornitore e distributore non è regolato da una normativa specifica (contrariamente a quanto accade, invece, per il contratto di agenzia). Ciò significa che le singole disposizioni del contratto di distribuzione sono rimesse alla libertà delle parti.
Tuttavia, l'assenza di una disciplina scritta e la flessibilità riconosciuta alle parti nella definizione del testo contrattuale, possono essere fuorvianti per il fornitore italiano che intenda nominare un distributore spagnolo e che non abbia familiarità con la giurisdizione locale.
Nel caso in cui, infatti, il contratto in questione sia regolato dalla legge spagnola, e le eventuali controversie siano rimesse ai giudici spagnoli, saranno questi ultimi ad interpretare le clausole contrattuali in caso di contenzioso.
Una delle maggiori criticità che può emergere in tale senso risiede nel fatto che, in presenza di determinate circostanze, i giudici spagnoli tendono a riconoscere al distributore una indennità di fine rapporto analoga a quella riconosciuta agli agenti (applicando estensivamente l'articolo 28 della Ley 12/1992 sobre los Contratos de agencia del 27 de mayo del 1992).
In via maggioritaria, la giurisprudenza spagnola sostiene che l'applicazione per analogia dell'articolo 28 della legge sull’agenzia ai contratti di distribuzione non è automatica, ma che il distributore ha diritto a una indennità solo quando:
- la clientela è stata generata esclusivamente grazie a dimostrabili sforzi del distributore (e non, ad esempio, grazie all'attrazione generata dal marchio del fornitore);
- il fornitore è in grado di beneficiare, anche dopo lo scioglimento del rapporto, della clientela generata dal distributore.
Ciò nonostante, non mancano pronunce giurisprudenziali che tracciano un parallelismo tra il contratto di distribuzione ed il contratto di agenzia e riconoscono dunque in automatico ai distributori la stessa indennità di fine rapporto prevista per gli agenti.
Quanto alle modalità di calcolo di tale indennità, l'articolo 28 della legge sull’agenzia stabilisce che l'indennità non possa superare l'importo medio annuo delle provvigioni percepite dall'agente negli ultimi cinque anni di contratto (o durante l'intera durata del contratto se inferiore).
Tuttavia, in un contratto di distribuzione non esiste il pagamento di alcuna provvigione, in quanto il profitto del distributore è dato dal margine che ottiene dalla rivendita dei prodotti acquistati dal fornitore. Ciò ha sollevato dubbi rispetto al fatto se, in questi casi, il margine da tenere in considerazione per il calcolo dell’indennità sia il margine lordo (cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita) o sul margine netto (cioè il profitto effettivamente realizzato dal distributore al netto di costi ed imposte).
Tale questione, oggetto di numerose pronunce, è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione spagnola con sentenza n. 317/2017 del 19 maggio, e recentemente ribadita dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 944/2023 del 23 giugno, stabilendo che il criterio da applicare per il calcolo dell’indennità di fine rapporto nell’ambito di un rapporto di distribuzione è il margine netto.