L'ARABIA SAUDITA ENTRA A FAR PARTE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 IN MATERIA DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

21 Agosto 2024

Il 3 agosto dello scorso anno l’Arabia Saudita ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di merci, meglio conosciuta come Convenzione di Vienna del 1980.

Si tratta di una Convenzione particolarmente importante in quanto disciplina, nei rapporti B2B tra imprese aventi sede in Stati diversi, la materia della compravendita introducendo norme comuni. Ciò con il risultato di semplificare gli scambi commerciali e la negoziazione dei contratti internazionali di compravendita.

La Convenzione di Vienna è stata ratificata, al momento della redazione del presente contributo, da novantasette Stati, tra i quali rientrano quelli più industrializzati e quelli in cui sono ubicati i principali clienti e fornitori delle imprese italiane, fatta eccezione per alcuni casi particolari come Malta e Irlanda, all’interno dell’UE, o Regno Unito e India fuori dall’UE.

La Convenzione entrerà in vigore per l’Arabia Saudita dal 1° settembre 2024 limitatamente alle parti prima e seconda, che riguardano rispettivamente i casi in cui si applica la Convenzione e le modalità di formazione del contratto di vendita.

Rilevano, nella parte prima della Convenzione, le regola sulla applicazione della Convenzione ai contratti di vendita internazionale e l’obbligo degli operatori giuridici di interpretarla tenendo conto del suo carattere internazionale, della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

Riguardo alla seconda parte, invece, rilevano le fondamentali regole sul perfezionamento del contratto di vendita.

È importante sottolineare che, poiché nel corso degli anni si è formata una consolidata giurisprudenza internazionale sulla Convenzione, anche i giudici sauditi dovranno in futuro fare riferimento a tale giurisprudenza e contribuiranno a formarla, relativamente alle parti di Convenzione applicabili.

Per quanto riguarda invece la terza parte della Convenzione, che contiene norme cardine quali gli obblighi del venditore e del compratore (ad esempio consegna, conformità della merce, rischio di viaggio della merce, prezzo, interessi, inadempimento e rimedi comuni in caso di inadempimento), l’Arabia Saudita ha formulato una riserva ai sensi dell’art. 92 della Convenzione scegliendo, almeno per il momento, di non applicarla.

Vedremo se, in futuro, tale riserva verrà in qualche modo sciolta ma, per il momento, l’adesione dell’Arabia Saudita alla Convenzione di Vienna rappresenta un notevole passo avanti nella modernizzazione del sistema giuridico saudita, in linea con le numerose riforme avviate in tal senso negli ultimi anni al fine di incoraggiare gli investimenti e il commercio con l’estero.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

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Avvocato presso Ceccarelli & Silvestri Boutique Law Firm
Avvocato specializzato in contrattualistica nazionale e internazionale, consulenza alle imprese in ambito di commercio internazionale e mobilità dei lavoratori. Svolge attività di formazione presso le associazioni di categoria (Confindustria, etc.) e presso le aziende. Cultore della materia per le cattedre di diritto internazionale e diritto dell’unione europea presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Rappresentante per l’Italia del network internazionale ICG – International Consulting Group. È nel panel di esperti all’internazionalizzazione di Unioncamere Lombardia.
 
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