Come approfondito nell’articolo del 26 febbraio, lo Studio coglie l’occasione per ricordare l’entrata in vigore di un adempimento che viene citato all’interno dell’articolo 12 octies del Regolamento (UE) 2023/2878, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia.
Si ricorda che a decorrere dalla data di oggi, 20 marzo 2024, viene introdotto l’obbligo per le imprese che stipulino contratti di vendita, fornitura o trasferimento di determinati prodotti (beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL del Regolamento (UE) n. 833/2014; prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all' allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012) verso Paesi terzi, dovranno inserire all’interno dei loro contratti la “No-Russia Clause”, il cui contenuto deve essere, in estrema sintesi, quello di vietare all’acquirente la riesportazione di tali prodotti in Russia o la riesportazione per un uso in Russia.
I vincoli menzionati non si applicano all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
Da ultimo si notifica che fanno eccezione a tale adempimento le esportazioni verso i Paesi partner elencati nell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 833/2014 (USA, Giappone, Regno Unito, Corea Del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera).
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.