RUSSIA: IN VIGORE IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

23 Febbraio 2024

La Commissione Europea ha stabilito che nella giornata di domani, 24 febbraio 2024, entrerà in vigore il tredicesimo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia.

Il Regolamento relativo alle restrizioni di natura oggettiva e soggettiva (Reg. UE 2024/745, che modifica il Reg. UE 833/2014) estende la portata dei precedenti pacchetti sanzionatori, prevedendo nello specifico:

  • l’imposizione di ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe (nell’Allegato XXIII è stata inserita la voce doganale 8504 e l’articolo 3 duodecies al paragrafo 3 bis-quater concede deroghe correlate alla sottoscrizione dei contratti);
  • l’aggiunta di 27 entità nuove all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'Allegato IV;
  • l’ampliamento dell'elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendovi i componenti impiegati nello sviluppo e nella produzione di aeromobili senza equipaggio (nell’Allegato VII, Parte B, è stato inserito il codice doganale 8532 22 che fa riferimento a condensatori elettrici fissi elettrolitici all'alluminio, esclusi condensatori di potenza;
  • con l’inserimento del Regno Unito, l’ampliamento dell'elenco di Paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal regolamento, ai sensi dell’articolo 3 octies paragrafo d;

 

Oltre a quanto riportato si segnala l’emissione del Reg. UE 2024/753, che modificando il Reg. UE 269/2014, amplia il numero di persone ed entità contenute nelle black list comunitarie; nella recente integrazione vengono ricompresi anche soggetti di Paesi terzi quali India, Sri Lanka, Cina, Serbia, Kazakistan, Tailandia e Turchia.

Sulla base di quanto sopra riportato, è opportuno che le Aziende procedano ai necessari controlli soggettivi e oggettivi, al fine di appurare che le misure di nuova introduzione non riguardino la loro attività.

 

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Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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