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CBAM: PRIMI ACCREDITAMENTI PER LA VERIFICA DEI DATI REALI

09 Ottobre 2026

Il 6 ottobre 2026 Accredia ha comunicato il rilascio dei primi tre accreditamenti per la verifica delle emissioni incorporate secondo lo schema CBAM, deliberati dal Comitato settoriale di accreditamento il 28 settembre. La notizia segna un passaggio operativo rilevante per le imprese che importano merci soggette al meccanismo e intendono utilizzare i dati effettivi delle emissioni nella dichiarazione annuale.

Nel regime definitivo, applicabile dal 1° gennaio 2026, la qualità delle informazioni trasmesse dai produttori extra-UE assume infatti un rilievo anche economico. Le emissioni incorporate concorrono a determinare il numero di certificati CBAM da restituire e, di conseguenza, l’onere a carico dell’importatore. Disporre di dati utilizzabili secondo la normativa diventa quindi essenziale per valutare correttamente l’impatto del meccanismo sulle proprie forniture.

Il quadro normativo trova fondamento nel Regolamento (UE) 2023/956, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2083. L’articolo 8 disciplina la verifica delle emissioni effettive, mentre l’articolo 18 riguarda l’accreditamento dei verificatori. Le disposizioni sono completate dal Regolamento delegato (UE) 2025/2551, che stabilisce i requisiti dei verificatori e le condizioni di accreditamento, e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, relativo ai principi di verifica e al contenuto del rapporto. La metodologia di calcolo delle emissioni è invece definita dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.

La verifica consiste in un esame indipendente delle informazioni relative all’impianto produttivo: modalità di monitoraggio, calcoli delle emissioni e documentazione di supporto. Il verificatore deve possedere competenze tecniche adeguate alle attività interessate e operare con indipendenza e imparzialità. Un prospetto di calcolo o una dichiarazione del fornitore, da soli, non equivalgono pertanto a dati effettivi verificati utilizzabili ai fini CBAM.

Come già illustrato nel nostro approfondimento “CBAM: arriva la semplificazione ufficiale”, la normativa consente di ricorrere ai valori predefiniti della Commissione nei casi previsti. La verifica è richiesta quando si utilizzano le emissioni effettive; non è invece necessaria per l’impiego dei valori predefiniti.

Per l’importatore, la disponibilità di emissioni effettive verificate può consentire una valutazione più aderente alle caratteristiche della produzione acquistata e, quando tali emissioni risultano inferiori ai valori predefiniti applicabili, un possibile contenimento dell’onere CBAM. Il beneficio non è automatico: occorre confrontare i risultati del calcolo, gli adeguamenti previsti dalla normativa e i costi necessari per ottenere la verifica.

Gli organismi che hanno ottenuto da Accredia l’estensione dell’accreditamento allo schema CBAM sono Bureau Veritas Italia S.p.A., RINA Services S.p.A. e SGS ICS Italia S.r.l. Gli ambiti deliberati comprendono i gruppi di attività I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, L e LII per Bureau Veritas e SGS; per RINA comprendono i gruppi I, II, III, IV, V, VI, VII, L, LI e LII. L’accreditamento riguarda dunque specifici gruppi di attività: prima di affidare l’incarico occorre controllare che il relativo ambito copra la produzione interessata.

Resta inoltre distinta la registrazione del verificatore nel Registro CBAM, prevista dall’articolo 10-bis del Regolamento (UE) 2023/956. Come spiegato nel precedente articolo “CBAM: dal 1° settembre aperta la registrazione dei verificatori”, l’accreditamento costituisce il primo passaggio, cui segue la procedura di registrazione. La comunicazione di Accredia attesta gli accreditamenti rilasciati; il completamento della registrazione deve essere verificato separatamente.

Secondo il calendario della Commissione europea, i primi rapporti potranno essere emessi nel Registro da gennaio 2027. La prima dichiarazione annuale, relativa alle importazioni del 2026, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027. Diventa pertanto opportuno coordinarsi fin d’ora con i produttori extra-UE, individuare gli impianti interessati e concordare disponibilità dei dati, documentazione e tempi della verifica.

Lo Studio Carbognani assiste le imprese nella valutazione delle operazioni soggette al CBAM, nella raccolta e nell’analisi delle informazioni dei fornitori e nella gestione degli adempimenti, supportando il confronto tra valori effettivi e predefiniti e la stima dell’impatto economico sulle importazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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