CBAM: DAL 1° SETTEMBRE APERTA LA REGISTRAZIONE DEI VERIFICATORI
Dal 1° settembre 2026 i verificatori accreditati possono presentare la domanda di registrazione nel Registro CBAM. La nuova procedura interessa direttamente anche gli importatori che intendono dichiarare le emissioni effettive incorporate nei beni acquistati fuori dall’Unione: senza un rapporto emesso da un verificatore accreditato e registrato non sarà infatti possibile utilizzare tali valori nella prima dichiarazione annuale, prevista entro il 30 settembre 2027 per le importazioni effettuate nel 2026.
Il 24 agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida sulla verifica delle emissioni CBAM e sull’accreditamento dei verificatori. Il 28 agosto ha inoltre reso disponibile la procedura tecnica attraverso la quale i verificatori accreditati possono richiedere, a partire dal 1° settembre 2026, l’accesso al Registro CBAM.
I documenti non introducono nuovi obblighi normativi, ma rendono operativo quanto già previsto dall’articolo 10-bis del Regolamento (UE) 2023/956, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2083. Il verificatore deve presentare la domanda di registrazione entro due mesi dalla data di rilascio dell’accreditamento e, in ogni caso, non prima del 1° settembre 2026.
L’accreditamento da parte dell’organismo nazionale competente costituisce quindi il primo passaggio. Successivamente, il verificatore deve richiedere l’accesso al Registro e presentare la domanda di registrazione all’autorità nazionale competente dello Stato membro nel quale è stabilito l’organismo che ha rilasciato l’accreditamento. L’autorità verifica le informazioni e registra il verificatore nel sistema.
La distinzione tra accreditamento e registrazione è rilevante anche per gli importatori. Il verificatore accreditato esamina in modo indipendente i dati dell’impianto extra-UE, il piano di monitoraggio, i calcoli delle emissioni e la relativa documentazione di supporto. Soltanto dopo la registrazione nel Registro CBAM può emettere il rapporto di verifica secondo la procedura prevista. Se anche l’operatore dell’impianto extra-UE è registrato, il rapporto può essere trasmesso e condiviso direttamente attraverso il Registro. Se invece l’operatore non è registrato, il verificatore dovrà esportare dal Registro il rapporto firmato elettronicamente e trasmetterlo all’operatore attraverso canali esterni. Quest’ultimo dovrà quindi metterlo a disposizione dell’importatore, insieme ai dati sulle emissioni, affinché possa essere caricato nel portale del dichiarante CBAM autorizzato.
La registrazione dell’operatore extra-UE non è pertanto obbligatoria, ma consente di semplificare il flusso delle informazioni e di limitare la circolazione esterna di dati produttivi potenzialmente riservati.
Secondo il calendario indicato dalla Commissione, i primi rapporti di verifica potranno essere emessi nel Registro a partire da gennaio 2027. Il nuovo passaggio riguarda le imprese che sceglieranno di determinare le emissioni incorporate sulla base dei valori effettivi. Il Regolamento (UE) 2025/2083, che ha modificato il Regolamento CBAM, stabilisce infatti che tali valori debbano essere verificati ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/956.
Quando la normativa consente di utilizzare i valori predefiniti messi a disposizione dalla Commissione, la verifica non è invece necessaria. La scelta tra valori effettivi e valori predefiniti non è meramente documentale: può incidere sul numero di certificati CBAM da restituire e richiede una valutazione preventiva della qualità dei dati forniti dallo stabilimento, dei costi della verifica e del possibile scostamento rispetto ai valori predefiniti.
Per gli importatori italiani diventa quindi opportuno anticipare il coordinamento con i fornitori extra-UE. L’operatore dell’impianto deve predisporre un piano di monitoraggio coerente con la metodologia definitiva, raccogliere i dati dell’installazione e delle emissioni e mettere a disposizione del verificatore tutte le evidenze necessarie. L’importatore dovrebbe pertanto individuare, per ciascun prodotto e stabilimento, se intende utilizzare valori effettivi o predefiniti e disciplinare contrattualmente tempi, formato dei dati, responsabilità e accesso alle informazioni.
Prima di affidare l’incarico sarà inoltre necessario verificare che l’accreditamento del verificatore comprenda lo specifico settore CBAM interessato e che la registrazione nel portale sia stata completata. La semplice disponibilità di un calcolo trasmesso dal produttore non equivale infatti a un dato verificato utilizzabile nella dichiarazione annuale. Per utilizzare i valori effettivi sarà necessario disporre di un rapporto emesso nel Registro CBAM da un verificatore accreditato e registrato, con un esito che consenta l’utilizzo dei dati dichiarati. In presenza di un esito negativo, i dati effettivi non potranno essere utilizzati e sarà necessario ricorrere ai valori predefiniti applicabili. La tracciabilità del collegamento tra merce importata, impianto produttivo, periodo di riferimento e rapporto di verifica diventa quindi un presidio essenziale della procedura interna.
La prima dichiarazione CBAM annuale dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027 e riguarderà le importazioni effettuate nel 2026. Il tempo disponibile non dovrebbe tuttavia indurre a rinviare la raccolta delle informazioni: ricostruire a posteriori i dati di processo, i precursori utilizzati e i consumi energetici presso fornitori esteri può risultare complesso, soprattutto nelle catene di approvvigionamento articolate.
Sul rapporto tra valori effettivi e valori predefiniti si veda anche il precedente approfondimento “CBAM: arriva la semplificazione ufficiale”.
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