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CBAM: RETTIFICATI I VALORI PREDEFINITI 2026

03 Agosto 2026

Il 31 luglio 2026 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740, con il quale la Commissione europea ha rettificato il Regolamento (UE) 2025/2621 relativo alla determinazione dei valori predefiniti nell’ambito del CBAM.

L’intervento non introduce una nuova metodologia di calcolo, ma corregge diversi errori e omissioni contenuti nelle tabelle originarie. In particolare, vengono sostituiti integralmente gli allegati I e IV, riguardanti rispettivamente i valori predefiniti delle merci importate e quelli applicabili ai precursori quando non è possibile identificarne il Paese di produzione.

Le rettifiche si applicano retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2026 e possono quindi rendere necessario il riesame dei calcoli già effettuati sulle importazioni realizzate nel corso dell’anno.

 

L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Una delle principali novità riguarda la rappresentazione dei valori predefiniti.

Il precedente regolamento riportava, oltre alle emissioni dirette, indirette e totali, anche i valori già comprensivi delle maggiorazioni previste per il 2026, il 2027 e gli anni successivi. Queste colonne sono state eliminate. Il nuovo allegato stabilisce che, per determinare il numero di certificati CBAM, deve essere selezionato il valore indicato nella colonna “emissioni totali”, al quale si applicano le seguenti maggiorazioni:

  • 10% per il 2026, 20% per il 2027 e 30% dal 2028 per cemento, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno;
  • 1% dal 2026 per il settore dei fertilizzanti.

La modifica è stata introdotta per evitare possibili incoerenze derivanti dall’arrotondamento dei valori. Il calcolo finale comprensivo della maggiorazione sarà effettuato direttamente nel Registro CBAM sulla base delle emissioni totali. I valori relativi alle emissioni dirette e indirette riportati nell’allegato I mantengono invece una funzione sostanzialmente informativa. Gli operatori non dovranno pertanto sommare autonomamente tali valori, ma utilizzare direttamente il dato relativo alle emissioni totali.

MAGGIORE PRECISIONE SUI CODICI DOGANALI

La rettifica introduce inoltre alcuni codici TARIC per distinguere prodotti precedentemente ricompresi nella medesima voce NC.

In particolare:

  • il codice 2507 00 80 è sostituito dal codice TARIC 2507 00 80 80, riferito specificamente all’argilla caolinica calcinata;
  • il clinker bianco viene identificato dal codice 2523 10 00 10;
  • gli altri clinker, incluso il clinker grigio, dal codice 2523 10 00 90;
  • i cementi bianchi idraulici dal codice 2523 90 00 10;
  • gli altri cementi idraulici, inclusi quelli grigi, dal codice 2523 90 00 90.

La maggiore articolazione consente di applicare correttamente valori predefiniti differenti a prodotti che, pur condividendo la medesima voce NC, presentano caratteristiche produttive ed emissive diverse.

CORRETTI ALCUNI VALORI 

Il regolamento interviene anche su diversi errori di trascrizione.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda Taiwan e i prodotti di acciaio inossidabile classificati nei codici da 7218 a 7223. I valori specifici precedentemente attribuiti al Paese, generalmente compresi tra 8,63 e 10 tCO₂eq per tonnellata, sono stati eliminati.

Per questi prodotti dovranno quindi essere applicati i valori della tabella “Altri Paesi e territori”, generalmente compresi tra 4,82 e 5,02 tCO₂eq per tonnellata, secondo la specifica classificazione doganale. La correzione determina pertanto una sensibile riduzione del valore predefinito applicabile.

Per i minerali di ferro agglomerati originari dell’Angola, classificati al codice 2601 12 00, il precedente valore totale di 0,617 tCO₂eq per tonnellata è stato eliminato. Troverà applicazione il valore previsto per “Altri Paesi e territori”, pari a 0,686 tCO₂eq per tonnellata, al quale dovrà essere aggiunta la maggiorazione prevista per l’anno di riferimento.

È stato inoltre corretto il valore relativo al codice 7226 20 00 nella tabella “Altri Paesi e territori”, ridotto da 5,588 a 5,500 tCO₂eq per tonnellata.

INSERITI NUOVI VALORI NAZIONALI

La rettifica aggiunge alcuni valori che erano stati involontariamente omessi. Tra le modifiche più significative rientrano:

  • idrogeno originario di Gabon e Liberia: 10,820 tCO₂eq per tonnellata, in luogo del valore residuale di 17,740;
  • ferro-nichel originario di Guatemala e Nuova Caledonia: 3,480 tCO₂eq per tonnellata, in luogo del valore residuale di 4,014;
  • ferrocromo originario dell’Albania: 2,350 tCO₂eq per tonnellata;
  • ferromanganese originario dello Zambia e dello Zimbabwe: 1,690 tCO₂eq per tonnellata;
  • ferrocromo originario dello Zimbabwe: 2,350 tCO₂eq per tonnellata.

In alcuni casi il nuovo valore coincide con quello precedentemente applicabile mediante il ricorso alla tabella residuale; in altri, come per Gabon, Liberia, Guatemala e Nuova Caledonia, la modifica produce invece una riduzione concreta delle emissioni predefinite.

RETTIFICATI I CODICI ALLUMINIO PER LA TUNISIA

Per la Tunisia erano stati erroneamente indicati alcuni codici della voce 7615. La nuova tabella riporta correttamente i seguenti codici:

  • 7616 10 00;
  • 7616 91 00;
  • 7616 99 10;
  • 7616 99 90.

La rettifica assume particolare importanza perché modifica l’esatta individuazione dei prodotti ai quali devono essere associati i valori nazionali previsti per la Tunisia.

I PRECURSORI DI ORIGINE SCONOSCIUTA

Particolarmente rilevanti sono anche le modifiche apportate all’allegato IV, relativo ai precursori per i quali non è possibile individuare il Paese di produzione.

Per i prodotti di alluminio classificati ai codici:

  • 7616 99 10, il valore passa da 3,080 a 4,542 tCO₂eq per tonnellata;
  • 7616 99 90, il valore passa da 3,770 a 5,559 tCO₂eq per tonnellata.

In entrambi i casi l’incremento è pari a circa il 47,5%. Per il 2026, dopo l’applicazione della maggiorazione del 10%, i valori risultano rispettivamente pari a circa 4,996 e 6,115 tCO₂eq per tonnellata.

CORRETTI I PERCORSI PRODUTTIVI

Il regolamento completa e rettifica anche numerosi indicatori relativi ai percorsi produttivi.

Tali informazioni sono necessarie per individuare il corretto parametro di riferimento CBAM e calcolare l’adeguamento connesso all’assegnazione gratuita. Una variazione del percorso produttivo può quindi incidere sul valore della specifica assegnazione gratuita incorporata e, conseguentemente, sul numero di certificati CBAM da restituire.

Viene inoltre chiarito che, quando un percorso produttivo è indicato per un gruppo di codici SA a quattro o sei cifre, ma il parametro di riferimento relativo al singolo codice NC a otto cifre non prevede alcun percorso specifico, il benchmark CBAM deve essere considerato indipendente dal percorso produttivo.

LE CONSEGUENZE OPERATIVE PER CHI IMPORTA

Gli operatori che hanno predisposto modelli di calcolo sulla base del Regolamento (UE) 2025/2621 dovranno pertanto:

  • sostituire le precedenti tabelle degli allegati I e IV;
  • applicare la maggiorazione al valore delle emissioni totali;
  • verificare i nuovi codici TARIC introdotti per cemento e argilla calcinata;
  • controllare le modifiche relative al Paese di origine e alla classificazione doganale delle merci;
  • riesaminare i percorsi produttivi utilizzati per il calcolo dell’assegnazione gratuita;
  • ricalcolare, ove necessario, le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

La rettifica può produrre effetti differenti a seconda del prodotto e del Paese di origine: in alcuni casi determina una riduzione significativa dei valori predefiniti, mentre in altri comporta un aumento delle emissioni da considerare e, di conseguenza, del potenziale fabbisogno di certificati CBAM.

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul portale EUR-Lex: Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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