CBAM, LA NUOVA FASE: L’ANALISI DI COSA CAMBIA DAL 2026 AL 2028

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    Dal reporting al prezzo del carbonio: il 2026 è lo spartiacque

    Il CBAM è in vigore dal 1° ottobre 2023, ma fin qui ha imposto soprattutto obblighi di comunicazione. Il salto vero arriva con la fase successiva: da gennaio 2026 parte l’introduzione graduale del pricing sulle emissioni incorporate nelle importazioni, in parallelo al progressivo ridimensionamento delle quote gratuite ETS. È qui che il sistema smette di essere “solo un adempimento” e diventa un costo (o un vantaggio competitivo, per chi ha dati solidi e filiere già decarbonizzate). 

    La Commissione lo dice in modo esplicito: con il passaggio al 2026, l’obiettivo non è cambiare rotta, ma rafforzare l’efficacia del CBAM, riducendo il rischio che la politica climatica europea venga neutralizzata da delocalizzazioni o da importazioni “sostitutive” più emissive. 

    Perché si parla di “prodotti a valle”

    Oggi il CBAM copre un set limitato di beni base: alluminio, cemento, elettricità, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio. 
    Il problema è che questi materiali sono ingredienti di una quantità enorme di beni industriali: se il costo del carbonio sale per i materiali il rischio è che la concorrenza si sposti sui prodotti finiti importati non coperti dal meccanismo. È la “doppia spinta” dei costi che la Commissione descrive come fattore di vulnerabilità per i produttori europei downstream. 

    Da qui la scelta: estendere il perimetro a una selezione di beni a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, cioè dove il contenuto di precursori CBAM è significativo e il rischio di carbon leakage è più alto. 

    La data chiave: 1° gennaio 2028

    La proposta stabilisce che le modifiche che richiedono implementazione di sistema, inclusa l’estensione ai prodotti downstream, si applichino a partire dal 1° gennaio 2028. È un passaggio importante anche sul piano pratico: significa che molte aziende, pur non importando oggi “beni CBAM” in senso stretto, potrebbero rientrare domani nel perimetro semplicemente perché importano prodotti finiti che incorporano quote rilevanti di acciaio/alluminio.

    Stop alle “scorciatoie”: anti-elusione e default-value 

    Il secondo pilastro del pacchetto è la parte anti-circumvention. Durante la fase transitoria sono emerse criticità ricorrenti: sottodichiarazioni, catene di fornitura “ritoccate” ad arte, e soprattutto rischi legati a emissioni dichiarate senza sufficiente tracciabilità. La proposta rafforza la capacità della Commissione di monitorare pratiche di aggiramento, inclusi interventi artificiali della supply chain per evitare gli obblighi CBAM. 

    Nei chiarimenti ufficiali, la Commissione entra nel dettaglio operativo: per ridurre il rischio di pratiche abusive, in alcuni casi potranno essere imposti requisiti di reporting aggiuntivi (ad esempio sulla composizione dei beni), e l’uso delle emissioni “reali” potrà essere ammesso solo se accompagnato da documentazione di supporto; in mancanza, scatteranno valori predefiniti (default) specifici per Paese, tipicamente più penalizzanti. 

    Tradotto: chi importa dovrà poter dimostrare “come” è stato calcolato il dato emissivo, non solo “quanto” vale.

    Temporary Decarbonisation Fund: un “paracadute” per il rischio export

    Accanto all’irrigidimento delle regole, la Commissione mette sul tavolo anche un elemento di equilibrio: la proposta COM (2025) 990 istituisce un Temporary Decarbonisation Fund con supporto finanziario nel 2028–2029, basato su un periodo di riferimento di produzione 2026–2027. 
    L’idea è sostenere, in modo temporaneo e mirato, operatori UE di settori carbon intensive ancora esposti a rischio di carbon leakage, condizionando l’accesso al supporto a azioni e investimenti di decarbonizzazione. 

    Sul finanziamento, la lettura pratica risulta chiara: il fondo sarebbe alimentato da contributi degli Stati membri, collegati a una quota dei proventi CBAM (indicata come 25% dei ricavi da vendita dei certificati CBAM). 

    Per le Aziende interessate dalla normativa il punto non è solo se il CBAM si estende, ma come si governa il rischio nel frattempo.

    Per molte imprese la partita 2026/2028 si giocherà su tre fattori:

    1.     Classificazione e perimetro: capire dove finiscono i “beni base” e dove iniziano i prodotti downstream potenzialmente inclusi dal 2028; 

    2.     Dato emissivo difendibile: senza tracciabilità e documenti a supporto, cresce la probabilità di finire su default-value meno favorevoli; 

    3.     Contratti e supply chain: la raccolta dati non è più un dettaglio amministrativo; diventa una condizione commerciale (chi fornisce cosa, con quali evidenze, e con quale responsabilità in caso di verifica).

    In sintesi estrema sintesi il CBAM sta entrando nella sua fase “adulta”. 

    Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

     

Con la fine della fase transitoria alle porte, la Commissione europea porta il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) fuori dalla teoria e lo mette alla prova. Il pacchetto presentato a Bruxelles con la proposta COM (2025) 989nasce da un messaggio che, negli ultimi mesi, è arrivato forte da imprese e autorità: il meccanismo funziona, ma è aggirabile e rischia di scaricare la pressione competitiva su chi produce “più a valle”.

EUDR: RINVIATA L’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

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    Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del testo, le grandi aziende avranno ora tempo fino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi al regolamento, mentre per le piccole e medie imprese questo obbligo è ulteriormente posticipato al 30 giugno 2026.

    Sono stati approvati anche alcuni regolamenti aggiuntivi che introducono una nuova categoria di rischio rispetto alle 3 già presenti (basso, medio, alto), la categoria “senza rischio”. I Paesi presenti all’interno della stessa saranno soggetti a requisiti meno rigorosi rispetto alle altre categorie, disponendo di aree forestali in sviluppo stabile o crescente.

    Per approfondimento rimandiamo al precedente articolo pubblicato in data 3 ottobre 2024.

    Lo Studio rimane a disposizione per maggiori informazioni in materia.

Nella giornata di giovedì 14 novembre il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione per posticipare l’entrata in vigore del regolamento EUDR.

La richiesta della Commissione era originariamente nata dopo una raccolta di feedback da parte di Partner Internazionali, che segnalavano un grado di preparazione inadeguato in vista della, oramai, vecchia scadenza proposta.

RUSSIA: IN VIGORE IL QUINDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

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    Le restrizioni di maggior interesse riguardano in particolare l’estensione delle liste sanzionatorie già in essere, con l’inclusione di 84 soggetti (54 persone fisiche e 30 entità) responsabili di azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Tra i soggetti inclusi nelle liste è opportuno citare anche entità cinesi, le quali forniscono componenti di droni e componenti microelettronici a sostegno della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

    Oltre ai soggetti già citati, Il Consiglio ha inoltre aggiunto 32 nuove entità all'elenco di coloro che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Alcune di queste entità si trovano in Paesi terzi (Cina, India, Iran, Serbia ed Emirati Arabi Uniti) e sono state coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali o nell'approvvigionamento di beni sensibili utilizzati per operazioni militari russe, come gli UAV e missili.

    Oltre alle sanzioni di natura soggettiva sopra citate, il nuovo pacchetto aggiunge 52 navi della flotta ombra che mirano ad aggirare le restrizioni occidentali per trasportare petrolio, armi e cereali. Con il nuovo provvedimento, il totale delle navi elencate sanzionate ammonta quindi a 79.

    Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

La Commissione Europea ha pubblicato in data odierna, 16 dicembre 2024, due nuovi Regolamenti (Reg. UE 2024/3183 e Reg. UE 2024/3192), i quali formano il quindicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia. Come da precedenti, i nuovi provvedimenti unionali estendono la portata dei precedenti pacchetti sanzionatori, inasprendo le restrizioni verso la Federazione Russa.

RUSSIA: OBBLIGO DI DUE DILIGENCE PER I PRODOTTI CON DIVIETO DI RIESPORTAZIONE

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    Ai sensi dell'articolo 12 octies ter del Reg. UE 833/14 “a decorrere dal 26 dicembre 2024, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'Allegato XL dovranno adottare misure appropriate al fine di evitare gli scenari sopradescritti.”

    Le regole si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche che producono, vendono o esportano articoli CHP verso Paesi terzi oppure detengono entità extra-UE coinvolte in tali attività.

    Pertanto, a partire dalla data riportata, le aziende che esportano i prodotti dell’Allegato XL sotto riportati dovranno predisporre una due diligence aziendale, al fine di rispettare la normativa in essere:

     

    Codice NC

    Descrizione

    8457 10

    Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli

    8458 11

    Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico

    8458 91

    Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)

    8459 61

    Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458, unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)

    8466 93

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461, n.n.a.

    8471 50

    Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita

    8471 80

    Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)

    8482 10

    Cuscinetti a sfere

    8482 20

    Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

    8482 30

    Cuscinetti a rulli a botte

    8482 50

    Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli

    8486 10

    Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

     

     

    8486 20

    Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

    8486 40

    Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo

    8504 40

    Convertitori statici

    8517 62

    Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

    8517 69

    Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo

    8525 89

    Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

    8526 91

    Apparecchi di radionavigazione

    8529 10

    Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

    8529 90

    Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528

    8532 21

    Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio

    8532 24

    Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati

    8534 00

    Circuiti stampati

    8536 69

    Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

    8536 90

    Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (esclusi interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente)

    8541 10

    Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)

    8541 21

    Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W

    8541 29

    Altri transistor, diversi dai fototransistor

    8541 30

    Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)

    8541 49

    Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)

    8541 51

    Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore

    8541 59

    Altri dispositivi a semiconduttore

    8541 60

    Cristalli piezoelettrici montati

    8542 31

    Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

    8542 32

    Circuiti integrati elettronici: memorie

    8542 33

    Circuiti integrati elettronici: amplificatori

    8542 39

    Circuiti integrati elettronici: altri

    8543 20

    Generatori di segnali

    8548 00

    Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85

        

    8807 30

    Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota

    9013 10

    Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

    9013 80

    Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica

    9014 20

    Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

    9014 80

    Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

    9027 50

    Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse)

    9030 20

    Oscilloscopi ed oscillografi

    9030 32

    Multimetri, con dispositivo registratore

    9030 39

    Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore

    9030 82

    Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

     

    Al fine di far chiarezza su quali siano gli obblighi di riferimento, in data 11 dicembre 2024 sono state emanate delle F.A.Q. che forniscono preziosi chiarimenti in materia.

    Di seguito alcuni punti chiave che meritano particolare attenzione da parte degli Operatori unionali:

    • dovere di adottare un approccio più rigoroso e proporzionato alla natura e dimensione della loro attività in termini di: 
      • valutazione del rischio (identificare clienti, percorsi di trasporto e paesi di destinazione sospetti);
      • misure preventive (come certificati dell'utente finale e clausole contrattuali specifiche);
      • monitoraggio continuo (aggiornare regolarmente le procedure in base alle evoluzioni normative e geopolitiche);
    • prestare maggiore attenzione ai segnali d'allarme in transazioni sospette (tra i segnali figurano le modifiche recenti nella proprietà aziendale, il transito attraverso Paesi noti per l'elusione delle sanzioni, o la mancanza di chiarezza sui beneficiari effettivi o sulle finalità dell'uso dei beni).

    La mancata attuazione di una due diligence adeguata può essere considerata una violazione delle normative UE. Le autorità nazionali competenti hanno il potere di condurre controlli di routine e adottare misure sanzionatorie.

    In via conclusiva, le aziende sono invitate a:

    • verificare i Partner commerciali e le transazioni con maggiore attenzione;
    • integrare procedure di mitigazione del rischio nei propri processi interni;
    • collaborare con le autorità nazionali per garantire la conformità.

    Queste regole rappresentano un passo importante per proteggere l'integrità del mercato europeo e sostenere gli sforzi internazionali contro l’elusione delle sanzioni.

    Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti in materia.

Le misure introdotte dall'Unione Europea per rafforzare la due diligence nel commercio degli articoli comuni ad alta priorità (CHP), mirano a contrastare la riesportazione non autorizzata verso la Federazione Russae il loro uso nei sistemi militari russi.

L'obiettivo è proteggere la sicurezza e l'integrità del mercato europeo, impedendo che tecnologie critiche e beni a duplice uso possano essere impiegati in contesti bellici. Gli articoli CHP includono componenti elettronici, come circuiti integrati e moduli a radiofrequenza, essenziali per i sistemi militariritrovati sul campo di battaglia in Ucraina.

 

UE- USA: PUBBLICATO UN EXECUTIVE ORDER SUCCESSIVO ALL’ACCORDO SUI DAZI

  • Articolo in abbonamento:

    Di seguito si riportano i principali aspetti di interesse contenuti all'interno dell'Ordine Esecutivo, per prodotti Made in UE importati negli Stati Uniti:

    ·         Aliquota del 15%: come preannunciato l'aliquota applicata per la maggior parte dei prodotti è confermata al 15% ma non sarà semplicemente aggiunta al dazio standard (MFN), come avvenuto in precedenza. Nello specifico:

    o   I beni per i quali veniva applicata una tariffa MFN inferiore al 15% sono ora assoggettati ad un'aliquota del 15%.

    o    I beni per i quali veniva applicata una tariffa MFN uguale o superiore al 15% vedranno confermata tale aliquota (senza quindi subire un ulteriore incremento del 15%).

    ·         Entrata in vigore: la nuova aliquota del 15% troverà applicazione, per merci immesse al consumo o ritirate dal magazzino per il consumo , a partire dalla mezzanotte (orario della costa Est USA) del 7 agosto ; fanno eccezione le merci caricate nel porto di imbarco prima della mezzanotte (orario della costa Est USA) del 7 agosto, e immesse al consumo o ritirate dal magazzino per il consumo prima della mezzanotte (orario della costa Est USA) del 5 ottobre 2025.

    Fino alla data comunicata sarà applicata l'aliquota del 10%, da aggiungersi al dazio MFN.

    ·         Elusione: all'interno dell'EO viene comunicato che, in caso di “transshipmen”, ossia triangolazioni attraverso altri Paesi finalizzate ad eludere le misure daziarie, troverà applicazione una misura punitiva con l'applicazione di un'aliquota al 40%.

    ·         Esclusioni: le nuove disposizioni non si applicano ad alluminio, acciaio e prodotti derivati , a differenza di quanto comunicato nelle precedenti note informative, anche a prodotti del settore automotive (automobili e parti). Per tali categorie di prodotti trovano applicazione i provvedimenti daziari già adottati in precedenza.

    Per quanto agli altri Paesi, all'interno dell'EO, viene indicato l' Allegato I , il quale contiene le aliquote aggiornate che gli Stati Uniti hanno concordato con altri Paesi terzi. Occorre specificare che, a differenza di quanto sopra riportato per i prodotti Made in UE, le aliquote presenti nell'Allegato andranno ad aggiungersi al dazio standard (MFN). I Paesi terzi che non sono stati inseriti all'interno dell'allegato manterranno l'aliquota del 10% già in vigore.

    Dall'ultimo viene comunicato che l'EO non apporta modifiche all'intesa raggiunta il 12 maggio fra Cina e Stati Uniti, tramite la quale, per prodotti Made in Cina, è stata concordata una proroga del dazio reciproco fino al 12 agosto 2025.

    Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

Il 31 luglio 2025 Il Presidente Donald Trump ha firmato un nuovoOrdine Esecutivo , tramite il quale vengono forniti, in primo luogo,dettagli operativi sull'accordo raggiunto con l'Unione Europea  nei giorni scorsi; oltre a ciò viene ridefinito il regime daziario per altri 60 Paesi che hanno negoziato accordi con gli Stati Uniti. La misura segue una serie di provvedimenti precedenti e fa parte della strategia per affrontare il deficit commerciale statunitense e rafforzare l'economia nazionale.

UE: NUOVE SANZIONI CONTRO 9 “FACILITATORI” DELLA SHADOW FLEET RUSSA

  • Articolo in abbonamento:

    Secondo il comunicato del Consiglio:

    • i 5 soggetti colpiti sono imprenditori legati direttamente o indirettamente a grandi compagnie petrolifere russe (tra cui Rosneft e Lukoil) e operano in un settore che costituisce una fonte rilevante di entrate per la Federazione Russa; inoltre, controllano navi impiegate nel trasporto di petrolio “mascherandone l’origine” con pratiche marittime irregolari e ad alto rischio;
    • le 4 entità sanzionate sono shipping companies con base in Emirati Arabi Uniti, Vietnam e Russia, che possiedono o gestiscono tanker già oggetto di misure restrittive (UE o di altri Paesi) perché parte della shadow fleet.

    Le misure prevedono congelamento dei beni e divieto per cittadini e imprese UE di mettere fondi a disposizione dei designati; per le persone fisiche anche divieto di viaggio nell’UE.

    La shadow fleet viene descritta come una rete di navi utilizzate per mantenere i flussi di export di petrolio e quindi le entrate che alimentano lo sforzo bellico, spesso con assetti proprietari opachi e comportamenti operativi “anomali” (es. spegnimento AIS, cambi di bandiera/gestione, rotte e STS). 

    Per molte aziende il rischio non è solo commerciale ma soprattutto di compliance: il pacchetto rafforza l’aspettativa di controlli stringenti su controparti e operazioni con possibili legami alla shadow fleet.

    Lo Studio consiglia, al fine di ridurre subito il rischio sanzionatorio legato alla shadow fleet di aggiornare lo screening, rafforzare la due diligence nelle filiere sensibili, monitorare i principali red flag operativi e allineare procurement e commerciale con procedure chiare di escalation e blocco delle operazioni.

     

Il Consiglio dell’UE ha adottato il 15 dicembre 2025 nuove misure restrittive colpendo entità ritenute parte della “catena del valore”che sostiene la shadow fleetusata per esportare greggio e prodotti petroliferi russi eludendo i controlli. 

 
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