Le misure introdotte dall'Unione Europea per rafforzare la due diligence nel commercio degli articoli comuni ad alta priorità (CHP), mirano a contrastare la riesportazione non autorizzata verso la Federazione Russa e il loro uso nei sistemi militari russi.
L'obiettivo è proteggere la sicurezza e l'integrità del mercato europeo, impedendo che tecnologie critiche e beni a duplice uso possano essere impiegati in contesti bellici. Gli articoli CHP includono componenti elettronici, come circuiti integrati e moduli a radiofrequenza, essenziali per i sistemi militari ritrovati sul campo di battaglia in Ucraina.
Ai sensi dell'articolo 12 octies ter del Reg. UE 833/14 “a decorrere dal 26 dicembre 2024, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'Allegato XL dovranno adottare misure appropriate al fine di evitare gli scenari sopradescritti.”
Le regole si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche che producono, vendono o esportano articoli CHP verso Paesi terzi oppure detengono entità extra-UE coinvolte in tali attività.
Pertanto, a partire dalla data riportata, le aziende che esportano i prodotti dell’Allegato XL sotto riportati dovranno predisporre una due diligence aziendale, al fine di rispettare la normativa in essere:
Codice NC |
Descrizione |
8457 10 |
Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli |
8458 11 |
Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico |
8458 91 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali) |
8459 61 |
Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458, unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola) |
8466 93 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461, n.n.a. |
8471 50 |
Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita |
8471 80 |
Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria) |
8482 10 |
Cuscinetti a sfere |
8482 20 |
Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici |
8482 30 |
Cuscinetti a rulli a botte |
8482 50 |
Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli |
8486 10 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette |
8486 20 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici |
8486 40 |
Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo |
8504 40 |
Convertitori statici |
8517 62 |
Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
8517 69 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo |
8525 89 |
Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8526 91 |
Apparecchi di radionavigazione |
8529 10 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8529 90 |
Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 |
8532 21 |
Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio |
8532 24 |
Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati |
8534 00 |
Circuiti stampati |
8536 69 |
Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
8536 90 |
Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (esclusi interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente) |
8541 10 |
Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED) |
8541 21 |
Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W |
8541 29 |
Altri transistor, diversi dai fototransistor |
8541 30 |
Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore) |
8541 49 |
Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche) |
8541 51 |
Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore |
8541 59 |
Altri dispositivi a semiconduttore |
8541 60 |
Cristalli piezoelettrici montati |
8542 31 |
Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti |
8542 32 |
Circuiti integrati elettronici: memorie |
8542 33 |
Circuiti integrati elettronici: amplificatori |
8542 39 |
Circuiti integrati elettronici: altri |
8543 20 |
Generatori di segnali |
8548 00 |
Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85 |
8807 30 |
Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota |
9013 10 |
Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI |
9013 80 |
Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica |
9014 20 |
Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) |
9014 80 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
9027 50 |
Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse) |
9030 20 |
Oscilloscopi ed oscillografi |
9030 32 |
Multimetri, con dispositivo registratore |
9030 39 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore |
9030 82 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore |
Al fine di far chiarezza su quali siano gli obblighi di riferimento, in data 11 dicembre 2024 sono state emanate delle F.A.Q. che forniscono preziosi chiarimenti in materia.
Di seguito alcuni punti chiave che meritano particolare attenzione da parte degli Operatori unionali:
La mancata attuazione di una due diligence adeguata può essere considerata una violazione delle normative UE. Le autorità nazionali competenti hanno il potere di condurre controlli di routine e adottare misure sanzionatorie.
In via conclusiva, le aziende sono invitate a:
Queste regole rappresentano un passo importante per proteggere l'integrità del mercato europeo e sostenere gli sforzi internazionali contro l’elusione delle sanzioni.
Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti in materia.
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