La Commissione europea ha pubblicato, con aggiornamento del 16 ottobre 2026, alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 59 bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo alla documentazione necessaria per beneficiare dei dazi doganali adeguati sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti.
Le indicazioni riguardano le misure introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1455, che prevede adeguamenti tariffari e contingenti per specifici prodotti di origine statunitense.
La Commissione chiarisce che l’applicazione di tali misure richiede non soltanto la dimostrazione dell’origine non preferenziale statunitense, ma anche la prova del trasporto diretto delle merci dagli Stati Uniti verso l’Unione europea.
La prova dell’origine: non basta il certificato
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la documentazione utilizzabile per dimostrare l’origine delle merci.
La Commissione conferma che l’articolo 59 bis non introduce un modello standardizzato di certificazione, ma mantiene il principio della libertà di prova.
Tuttavia, documenti quali il certificato di origine, le dichiarazioni riportate in fattura, le indicazioni Made in USA o altre autocertificazioni non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale statunitense.
L’importatore europeo deve poter disporre di ulteriori evidenze documentali che consentano di verificare l’effettiva origine delle merci, secondo le regole doganali applicabili.
A tale scopo, diventa importante richiedere al fornitore americano informazioni e documentazione adeguate, anche con riferimento ai processi produttivi e alle lavorazioni effettuate.
In assenza di prove sufficienti, non sarà possibile beneficiare dei dazi adeguati previsti dal Regolamento (UE) 2026/1455.
Il requisito del trasporto diretto
La Commissione precisa inoltre che, per accedere alle misure tariffarie, è necessario dimostrare che le merci siano state trasportate direttamente dagli Stati Uniti all’Unione europea.
Il transito attraverso Paesi terzi non impedisce automaticamente l’applicazione del trattamento tariffario, purché sia dimostrabile che le merci:
Tra le possibili prove figurano documenti di trasporto, contratti commerciali, documenti di transito doganale e certificazioni di non manipolazione rilasciate dalle autorità competenti.
La documentazione deve essere nella disponibilità del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione doganale.
Le indicazioni operative per la dichiarazione doganale
Per richiedere l’applicazione dei dazi adeguati, la Commissione fornisce specifiche indicazioni sulla compilazione delle dichiarazioni di importazione.
Per le misure TARIC 142 e 145, deve essere indicato il codice preferenza 300, unitamente al codice documento U190, relativo alla prova dell’origine prevista dal Regolamento (UE) 2026/1455.
Per le merci soggette a contingente tariffario, deve invece essere utilizzato il codice preferenza 320, secondo la misura applicabile.
L’indicazione del codice U190 comporta la necessità di poter esibire, su richiesta dell’autorità doganale, la documentazione giustificativa dell’origine e del trasporto.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.