GREEN DEAL: IL REGOLAMENTO UE 2023/1115 SULLA DEFORESTAZIONE (SECONDA PARTE)

16 Luglio 2024

Data l’imminente entrata in effetto del Regolamento UE 2023/1115, relativo alla tematica in oggetto, e le sue potenziali implicazioni per le aziende, lo Studio propone una disamina sull’argomento suddivisa in due articoli, definendo innanzitutto il concetto di Green Deal e gli aspetti legislativi ad esso associati.

In questa seconda parte lo Studio prende in esame i soggetti e i beni interessati dal regolamento, riportando anche una lista dettagliata dei codici doganali collegati.

AMBITO DI APPLICAZIONE, BENI E SOGGETTI INTERESSATI

Il Regolamento trova applicazione per operazioni che comportano l’immissione e la messa a disposizione, nel mercato comunitario, nonché l’esportazione dall’Unione, di beni che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno” per garantire che non siano state prodotte contribuendo a deforestazione e al degrado forestale.

La normativa prevede il divieto di importare ed esportare i prodotti interessati a meno che non siano rispettate congiuntamente tre condizioni:

1. I prodotti devono essere considerati “a deforestazione zero”;

2. I beni devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione;

3. I prodotti devono essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

I soggetti individuati e coinvolti nel Regolamento sono:

  • Operatori economici: qualsiasi persona fisica o giuridica con sede nell’UE che, nel corso di un’attività commerciale, immette prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall’UE.
  • Commercianti: qualsiasi persona fisica o giuridica con sede nell’UE diversa dall’operatore che, nel corso di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato UE prodotti interessati.

Le tipologie di beni e materie prime sopra citate sono individuabili all’interno dell’ Allegato I del Regolamento, il quale ha il pregio di dettagliare, per ogni tipologia di prodotto, i codici doganali dei prodotti rientranti nella normativa.

La tabella seguente riepiloga i codici doganali oggetto degli adempimenti.

Materia prima interessata

Prodotti interessati

Bovini

0102 21, 0102 29: Animali vivi della specie bovina

Ex 0201: Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate.

Ex 0202: Carni di animali della specie bovina, congelate.

Ex 0206 10: Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate.

Ex 0206 22: Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati.

Ex 0206 29: Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate.

Ex 1602 50: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina.

Ex 4101: Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate.

Ex 4104: Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati.

Ex 4107: Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114.

Cacao

1801: Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati.

1802: Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao.

1803: Pasta di cacao, anche sgrassata.

1804: Burro, grasso e olio di cacao.

1805: Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.

1806: Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.

Caffè

0901: Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione.

Palma da olio

1207 10: Noci e mandorle di palmisti

1511: Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.

1513 21: Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.

1513 29: Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi).

2306 60: Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti.

Ex 2905 45: Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro).

2915 70: Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri.

2915 90: Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica).

3823 11: Acido stearico, industriale.

3823 12 Acido oleico, industriale.

3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio).

3823 70 Alcoli grassi industriali.

Gomma

4001: Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri.

Ex 4005: Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri.

Ex 4006: Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle). 

Ex 4007: Fili e corde di gomma vulcanizzata.

Ex 4008: Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita.

Ex 4010: Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata.

Ex 4011: Pneumatici nuovi, di gomma.

Ex 4012: Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma.

Ex 4013 Camere d’aria, di gomma.

Ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso. 

Ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40. 

Ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita.

Soia

1201: Fave di soia, anche frantumate.

1208 10: Farine di fave di soia.

1507: Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.

2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia.

 

Legno

4401: Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.

4402: Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

4403: Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato.

4404: Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.

4405: Lana (paglia) di legno; farina di legno.

4406: Traversine di legno per strade ferrate o simili.

4407: Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.

4408: Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.

4409: Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

4410: Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

4411: Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

4412: Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato.

4413: Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati.

4414: Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.

4415: Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato).

4416: Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio.

4417: Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.

4418: Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno.

4419: Articoli di legno per la tavola o per la cucina.

4420: Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.

4421: Altri articoli di legno Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

Ex capitolo 49: Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.

Ex 9401: Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno.

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91: Mobili di legno, e loro parti.

9406 10: Costruzioni prefabbricate di legno.

 

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

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CEO
Iscritto all'albo dei Doganalisti. Consulente di Unione Parmense degli Industriali, FIASA, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Romagna, NIBI e Unioncamere Lombardia. Consulente anche di numerose Associazioni Confindustriali di Categoria come ANCMA, ACIMAC, UCIMA e AMAPLAST. Siede al tavolo degli esperti di legislazione doganale di Confindustria a Roma.
 
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