A seguito del XIII Pacchetto sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa, il Reg. UE 2024/745, che modificava il Reg. UE 833/2014 estendeva la portata dei precedenti provvedimenti, prevedendo nello specifico l’imposizione di ulteriori restrizioni all’esportazioni per beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe.
Nello specifico l’articolo 3 duodecies al paragrafo 3 bis-quater per i codici di NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90 ha introdotto deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne consente l’esportazione fino al 25 maggio 2024 in caso di contratti sottoscritti entro il 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Pertanto in vista della scadenza sopra menzionata lo Studio ricorda che non sarà più possibile usufruire della deroga oltre tale data. Al netto di altre deroghe e in considerazione di quanto sopra riportato, i codici come tutti gli altri elencati nell'allegato XXIII non potranno più essere oggetto di esportazione verso il territorio russo.
Lo Studio rimane a disposizione in caso di approfondimenti in materia.