VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA: IL NUOVO QUADRO INTRODOTTO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 211

12 Gennaio 2026

Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, pubblicato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, l’ordinamento italiano compie un passo rilevante verso l’armonizzazione delle sanzioni penali in materia di violazione delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dell’efficacia delle sanzioni UE, in particolare quelle adottate in ambito di politica estera e di sicurezza comune, rispondendo all’esigenza, più volte evidenziata a livello europeo, di superare l’attuale frammentazione dei regimi sanzionatori nazionali, che ha finora inciso negativamente sulla loro effettiva deterrenza. Si ricorda come, nel quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 211/2025, un riferimento di rilievo era rappresentato dal D.Lgs. n. 221/2017, adottato per disciplinare il controllo delle esportazioni e dei beni a duplice uso, il cui ambito applicativo era stato esteso anche ad alcune ipotesi di violazione delle misure restrittive europee.

Di seguito si riportano le principali disposizioni, che saranno introdotte a partire dal 24 gennaio 2026:

  • L’articolo 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea) introduce una sanzione che prevede la reclusione da due a sei anni e con multa da euro 25.000 a euro 250.000 per chiunque, violando una restrizione, obbligo o divieto imposti da una misura restrittiva imposta dall’UE:
    • metta direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
    • ometta di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
    • concluda a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
    • importi, esporti, commerci, venda, acquisti, trasferisca, faccia transitare, trasporti beni, anche in forma intangibile, ovvero presti servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
    • presti servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa sanzione viene applicata anche in casistiche di elusione delle misure restrittive.

Nel caso in cui gli elementi oggetto di sanzione dovessero avere un valore inferiore a 10.000 euro, sarebbe applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. Tuttavia, viene specificato che, se l’attività di movimentazione di beni avesse ad oggetto prodotti inclusi a duplice uso (Dual Use), tale agevolazione non troverebbe applicazione.

Per i prodotti a duplice uso, l’articolo 275-quinquies specifica che se il fatto è commesso per colpa grave, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

  • L’articolo 275- ter (Violazione di obblighi informativi) introduce una sanzione che prevede la reclusione da sei mesi a due anni e con multa da euro 15.000 a euro 50.000 per la persona designata o il legale rappresentante, che, violando una restrizione, obbligo o divieto imposti da una misura restrittiva imposta dall’UE, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. La sanzione viene estesa a chiunque, per ragione del proprio ufficio o della sua professione, sia conoscenza del fatto.
    Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.
  • L’articolo 275 – sexies indica le circostanze aggravanti, mentre l’articolo 275- septies le circostanze attenuanti
  • L’articolo 275 – octies prevede che, in caso di condanna, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

È consigliabile la visione integrale del Decreto per una comprensione completa delle sanzioni introdotte.

Alla luce delle rilevanti novità introdotte, il D.lgs. n. 211/2025 rende evidente la necessità, per imprese e operatori economici coinvolti in operazioni transfrontaliere, di approfondire in modo sistematico il nuovo assetto normativo e di adottare adeguate misure di tutela, sia sotto il profilo organizzativo sia in termini di presidi di compliance. L’innalzamento del rischio sanzionatorio, anche in ambito penale, impone infatti una verifica attenta dei processi aziendali, delle controparti e delle operazioni poste in essere, al fine di prevenire violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea e le connesse responsabilità.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

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Senior Advisor
Responsabile del reparto di Classificazione Doganale e di Analisi delle misure restrittive nei confronti di Paesi extra Europei. Docente di numerosi corsi di formazione in materia di Fiscalità intracomunitaria e di compilazione dei modelli Intrastat.
 
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