A seguito del XII Pacchetto sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa, il Reg. UE 2878/2023, che modificava il Reg. UE 833/2014, a partire da oggi impone ulteriori restrizioni alle esportazioni per beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe.
In particolare l’articolo 3 duodecies al paragrafo 3 bis-ter per i codici contenuti all’interno dell’Allegato XXIII ter aveva introdotto deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne consentiva l’esportazione fino al 20 giugno 2024, in caso di contratti sottoscritti entro il 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Pertanto in vista della scadenza sopra menzionata lo Studio ricorda che non sarà più possibile usufruire della deroga oltre tale data. Al netto di altre deroghe e in considerazione di quanto sopra riportato, i codici dell’ Allegato XIII ter come tutti gli altri elencati nell' Allegato XXIII non potranno più essere oggetto di esportazione verso il territorio russo.
Lo Studio rimane a disposizione in caso di approfondimenti in materia.