A seguito dell’approvazione in sede di Consiglio dell’Unione Europea avvenuta il 12 Aprile 2024, è stata ufficialmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE, in data 24 Aprile, la Direttiva 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.
La Direttiva si pone l’obiettivo di istituire standard minimi comuni riguardanti le definizioni dei reati legati alla violazione delle restrizioni imposte dall'Unione Europea. Secondo il Consiglio, infatti, per assicurare il rispetto di tali restrizioni è essenziale che gli Stati membri predispongano sanzioni penali ed amministrative efficaci, con un livello di deterrenza sufficiente, e tali da potersi applicare in caso di violazione delle suddette.
Inoltre, all’interno del documento vengono fornite ai singoli Paesi istruzioni specifiche in materia di sanzioni, applicabili per ogni singolo illecito, facendo riferimento non solo alle persone fisiche ma anche giuridiche, oltre ad aprire la possibilità di collaborazione tra Paesi membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea in indagini su reati che coinvolgono più Paesi.
Si riportano alcune delle principali violazioni inquadrate all’interno della Direttiva:
- divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione di persone fisiche o giuridiche, o a vantaggio di esse, fondi o risorse economiche in violazione di un divieto imposto dall’UE (Art.3 p.1 lett. a);
- divieto di omettere di congelare fondi o risorse economiche appartenenti, detenute o controllate da persone fisiche o giuridiche economiche in violazione di un divieto imposto dall’UE (Art.3 p.1 lett. b);
- divieto di commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni, come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione (Art.3 p.1 lett. e). Su quest’ultima violazione la Direttiva conferma la presenza del reato anche se attuata per grave negligenza, almeno ove tale condotta si riferisca a prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821.
Facendo riferimento alle persone giuridiche, vengono stabilite le sanzioni per la violazione di quanto citato nelle tre casistiche sopra menzionate dell’Articolo 3 (lettere a, b, e):
- pari al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria oppure,
- pari a un importo corrispondente a Euro 40.000.000.
Per quanto attiene alle persone fisiche vengono invece predisposte delle sanzioni fino ad un massimo di 5 anni di reclusione, quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno Euro 100.000 alla data in cui è stato commesso il reato.
Oltre a ciò sono state incluse alcune fattispecie di elusione con il fine di regolamentare casistiche di aggiramento dei divieti predisposti dalla normativa. (Art.3 p.1 lett. h).
Da ultimo si segnala come la Direttiva stabilisca che tali comportamenti non costituiscano reato in caso di fondi o risorse economiche di valore inferiore ad Euro 10.000 e per beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore ad Euro 10.000.
In seguito alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della Direttiva del 24 Aprile, i Paesi membri UE avranno a disposizione un periodo massimo di un anno per poter attuare la Direttiva, con scadenza entro e non oltre la data del 20 maggio 2025.
Per maggiori informazioni si rimanda la lettura del documento integrale.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.