In data 11 Marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). Il Regolamento di interesse ha abrogato il Regolamento (UE) 2014/517, implementando importanti aggiornamenti per gli operatori economici che sono coinvolti in operazioni comprendenti tale tipologia di prodotto.
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento è previsto che l'importazione e l'esportazione delle sostanze elencate siano soggette a richiesta di licenza:
- i gas fluorurati ad effetto serra elencati negli allegati I, II e III (del regolamento (UE) 2024/573), da soli o in miscele;
- i prodotti ed apparecchiature, e loro parti, contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
La licenza viene rilasciata dalla Commissione Europea tramite una procedura di registrazione effettuabile utilizzando il portale “F-Gas”.
La necessità di richiedere la licenza esula dalla quantità dei beni oggetto dell’operazione che rientrano nella normativa.
Nonostante sia previsto l’obbligo di una licenza valida, al momento sul portale dell’Unione non sembra necessario inserire nelle dichiarazioni di esportazione un codice specifico di certificato, a differenza di quanto accade per le ODS.
È necessario, invece, utilizzare i codici di certificato all’import, e precisamente i codici:
- Y120 - per le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all’anno contenute in apparecchiature o prodotti esentati dalle disposizioni previste dall’art. 19 del Reg. (UE) 2024/573;
- Y163 - massa netta dei gas fluorurati ad effetto serra caricati in prodotti ed apparecchiature;
- Y123 - impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell’art. 20 del Reg. (UE) 2024/573;
- Y986 - esenzione dal divieto di importazione a norma dell’art. 11 (1) (2) del Reg. 2024/573;
- Y152 - esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell’art. 11(1) del Reg. (UE) 2024/573;
- Y054 - prodotti etichettati di cui all’art. 12 (1) del Reg. (UE) 517/2024.
Il nuovo regolamento sui gas fluorurati rappresenta un contributo alla riduzione delle emissioni del settore industriale. La riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra dovrebbe essere conseguita attraverso tre principali approcci normativi:
- Ulteriore graduale limitazione (phase down) delle quantità di idrocarburi parzialmente fluorurati (HFC) disponibili sul mercato;
- Emettere ulteriori divieti di utilizzo e di immissione sul mercato se sono disponibili alternative tecnicamente fattibili e più rispettose del clima;
- Mantenimento ed integrazione delle normative in materia di prove di tenuta, certificazione, smaltimento ed etichettatura.
Il regolamento sui gas fluorurati mira, in particolare, a creare un incentivo all'uso di alternative a tali gas. Con la limitazione progressiva delle quantità di idrocarburi parzialmente fluorurati (HFC) disponibili sul mercato entro il 2030 (Phase down) le quantità di idrofluorocarburi (HFC) immesse sul mercato nell’UE continueranno ad essere gradualmente ridotte. Le restrizioni quantitative e le quote riguardano gli HFC nei contenitori e le quantità nei dispositivi importati. Alcune applicazioni sono esenti, come l'uso degli HFC come materia prima. Tutti gli acquirenti di HFC nell’UE competono per una quantità totale. Ciò significa che non esiste una quota separata per i singoli Stati membri o le singole domande.