ORIGINE DELLA MERCE: RILASCIATA NUOVA CIRCOLARE INERENTE ALLE I.V.O.

11 Luglio 2024

In data 8 luglio 2024 l’Agenzia delle Dogane ha emanato la nuova circolare 18/2024, che prende in esame le “Informazioni Vincolanti in materia di Origine” (IVO), in particolar modo introducendo alcune novità nella richiesta e rilascio delle stesse.

Dopo un breve paragrafo introduttivo, che introduce le IVO spiegandone la funzione ed i vantaggi, la circolare propone diversi punti di attenzione, in particolare:

  • Presupposti e requisiti per richiedere una IVO
  • Presentazione dell’Istanza
  • Compilazione dell’Istanza
  • Procedimento istruttorio
  • Cessazione, annullamento o uso esteso della decisione 

Presupposti e requisiti per richiedere una IVO

Possono richiedere una IVO tutti i soggetti stabiliti nel territorio doganale dell’Unione o al di fuori di essa, in quest’ultimo caso però è necessario che il richiedente disponga di un codice EORI. In mancanza di tale codice il richiedente esterno all’UE può nominare un rappresentante al suo interno che procederà alla richiesta.

Viene anche precisato che una decisione IVO può riguardare un solo tipo di merce, vietando la presentazione dallo stesso richiedente di più istanze relative a merci classificare nella medesima voce tariffaria e ottenute attraverso lo stesso processo di produzione con l’utilizzo di merci equivalenti.

Presentazione dell’Istanza

La richiesta per una decisione vincolante deve essere presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato in cui la stessa deve essere utilizzata.

Una delle principali novità che presenta la circolare è il fatto che, a partire dal 1° ottobre 2024, l’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda, firmato digitalmente e inviato tramite mail ordinaria o PEC.

Compilazione dell’Istanza

In questo punto l’ADM sottolinea l’importanza di una corretta classificazione della merce per il rilascio di un IVO, nel caso sussistano dubbi o incertezze sul codice doganale si invita quindi ad una preventiva istanza per il rilascio di un’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV).

In secondo luogo viene raccomandata un’attenta compilazione dei campi che compongono il modello di domanda, cercando di evitare se possibile l’invio di documenti allegati al modulo.

Procedimento istruttorio

L'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane esamina direttamente le richieste di Informazione Vincolante in materia di Origine. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dopo un primo controllo formale, l'Ufficio verifica la correttezza e completezza della documentazione (fase preistruttoria). In caso di documentazione completa e formalmente corretta, la domanda viene accettata e il procedimento si conclude entro 120 giorni. Nel caso in cui dovesse mancare qualche informazione, il richiedente verrebbe contattato e tale soggetto avrebbe un tempo massimo di 30 giorni per fornire i dati mancanti.

A seguito della prima fase preistruttoria, inizia la fase istruttoria con il coinvolgimento dell'Ufficio delle Dogane territoriale competente. Anche in questa fase, eventuali informazioni mancanti devono essere fornite entro 30 giorni; durante l’attesa l’elaborazione della richiesta viene sospesa fino al ricevimento dei dati richiesti.

La decisione sull'istanza deve essere notificata entro 120 giorni dall'accettazione, ma per i soggetti AEO il termine si sostanzia in un periodo massimo di 60 giorni. La decisione IVO è valida per tre anni a decorrere dalla data in cui acquista efficacia. In caso di esito negativo, è sempre possibile fare ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.

Cessazione, annullamento o uso esteso della decisione

Una decisione IVO scade prima della data prevista nei seguenti casi:

  • L'Unione Europea adotta nuove regole o accordi che rendono la decisione non conforme.
  • La decisione non è più compatibile con le norme dell'OMC o con le interpretazioni ufficiali dell'Accordo OMC.
  • Il codice EORI del titolare cessa, annullando automaticamente la validità della decisione.

Le decisioni possono essere revocate dall'autorità doganale se non rispettano le norme attuali, se le condizioni per la loro adozione non sono più soddisfatte, o se contrastano con una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE.

Una decisione può essere annullata se basata su informazioni errate o incomplete fornite dal richiedente, se lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano inesatte, o se la decisione sarebbe stata diversa con informazioni corrette. L'annullamento è retroattivo e decorre dalla data di emissione della decisione. In caso di annullamento, il titolare non può richiedere un periodo di grazia per l'uso esteso della decisione.

In specifici casi, se una decisione IVO perde validità o viene revocata, il titolare può richiedere un "uso esteso" per continuare a usarla per un tempo massimo di 6 mesi (periodo di grazia), ma solo se non riguarda merci da esportare.

Le condizioni per l'uso esteso si applicano solo se:

- Il titolare presenta una richiesta entro 30 giorni dalla cessazione o revoca, specificando le quantità e i paesi dove le merci saranno sdoganate.

- Il titolare sia al momento vincolato da un contratto basato sulla decisione IVO.

L'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane decide entro 30 giorni sulla concessione. Se approvata, l'autorizzazione include la data di inizio, durata e quantità di merce per l'uso esteso.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione a riguardo.

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Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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