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UE–PACIFICO: DAL 1° SETTEMBRE 2026 CAMBIA LA PROVA DELL’ORIGINE PREFERENZIALE

10 Settembre 2026

Dal 1° settembre 2026 sono cambiate le modalità con cui gli esportatori dell’Unione europea possono attestare l’origine preferenziale delle merci destinate agli Stati del Pacifico nell’ambito dell’Accordo di partenariato economico interinale UE-Pacifico. La novità riguarda le esportazioni verso Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone.

In base alla Decisione n. 1/2026 del Comitato per il commercio UE-Pacifico, i prodotti originari dell’Unione possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale nel Paese di destinazione esclusivamente mediante una dichiarazione su fattura compilata secondo il sistema REX.

Dal 1° settembre, pertanto, per le esportazioni dall’UE:

  • il certificato di circolazione EUR.1 non è più accettato come prova dell’origine preferenziale;
  • lo status di esportatore autorizzato non costituisce più il titolo per emettere la dichiarazione su fattura;
  • gli esportatori registrati devono riportare il proprio numero REX nella dichiarazione su fattura;
  • quando la normativa unionale non richiede l’attribuzione di un numero REX, la dichiarazione può essere compilata senza indicarlo. È il caso, in particolare, delle spedizioni di prodotti originari di valore non superiore a 6.000 euro.

Il testo della dichiarazione da utilizzare è quello previsto dall’Allegato IV del Protocollo II dell’Accordo.

La modifica interessa esclusivamente le prove di origine utilizzate per le esportazioni dall’Unione europea verso gli Stati del Pacifico. Non deve quindi essere automaticamente estesa alle importazioni nell’UE provenienti dai medesimi Paesi, per le quali occorre verificare le modalità di prova dell’origine applicabili allo Stato esportatore.

Gli operatori che effettuano spedizioni verso questi mercati devono pertanto aggiornare le proprie procedure, verificando:

  • la validità della registrazione REX;
  • la corretta indicazione del numero REX in fattura;
  • la conformità del testo della dichiarazione di origine;
  • l’effettiva origine preferenziale unionale dei prodotti esportati;
  • la disponibilità della documentazione necessaria a dimostrare l’origine in caso di controllo.

La dichiarazione su fattura non costituisce infatti una semplice formalità: prima di emetterla, l’esportatore deve essere in grado di dimostrare che le merci rispettano le regole di origine previste dall’Accordo UE-Pacifico.

La Commissione europea ha confermato il passaggio al nuovo sistema con l’Avviso C/2026/3209, precisando che, dal 1° settembre 2026, gli Stati del Pacifico non accetteranno più i certificati EUR.1 per riconoscere il trattamento tariffario preferenziale alle merci originarie dell’Unione.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

Giovanni Cavallini
Partner & Senior Advisor
Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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