EUDR: AGGIORNATO L’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO UE SULLA DEFORESTAZIONE
Il Regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre 2026, modifica l’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115, relativo alle materie prime e ai prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
L’Allegato I rappresenta il perimetro oggettivo della disciplina EUDR: individua infatti le materie prime interessate e i prodotti per i quali operatori, operatori a valle e commercianti sono tenuti ad applicare gli obblighi di dovuta diligenza prima dell’immissione sul mercato dell’Unione, della messa a disposizione o dell’esportazione.
L’intervento della Commissione introduce modifiche tecniche mirate, con l’obiettivo di garantire maggiore certezza giuridica agli operatori e alle autorità competenti, chiarendo quali categorie di prodotti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Il testo prevede inoltre l’aggiunta o l’eliminazione di alcuni prodotti, anche allo scopo di evitare che i derivati a valle di alcune materie prime possano essere immessi sul mercato senza rispettare gli obblighi EUDR.
Beni inseriti, eliminati o modificati nell’Allegato I
Tra le modifiche più rilevanti introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102 si segnalano, in particolare:
Prodotti inseriti o ampliati nell’ambito EUDR
- Lingue di bovini congelate: viene inserito il codice ex 0206 21 00, con applicazione dal 30 dicembre 2027.
- Caffè solubile: viene aggiunto il codice 2101 11 00, relativo a estratti, essenze e concentrati di caffè, anch’esso con applicazione dal 30 dicembre 2027.
- Derivati della palma da olio per l’industria oleochimica: sono inserite nuove voci relative, tra l’altro, a oli modificati, glicerolo, alcoli grassi, acidi grassi, ammidi, sali di ammonio quaternari, preparazioni chimiche, polieteri e saponi contenenti o fabbricati usando palma da olio. Per molte di queste voci l’applicazione è differita al 30 dicembre 2027.
- Mobili per sedersi e parti di mobili in legno: la precedente voce generale relativa ai mobili per sedersi viene sostituita da un elenco più specifico di codici, riferiti ai soli mobili o componenti di legno individuati nell’Allegato.
Prodotti eliminati o ridotti dall’ambito EUDR
- Cuoi e pelli di bovini: sono soppresse le voci relative a cuoi e pelli greggi, conciati o preparati di bovini, già ricomprese nei codici ex 4101, ex 4104 ed ex 4107.
- Gomma: vengono eliminate le voci relative a nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata e ad altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, rispettivamente codici ex 4010 ed ex 4016.
- Pneumatici rigenerati o usati: la precedente voce ex 4012 viene sostituita dal solo codice ex 4012 90 30, limitando l’ambito ai battistrada per pneumatici.
- Soia da semina: la voce generale 1201 “Fave di soia, anche frantumate” viene sostituita dal codice 1201 90 00, con conseguente esclusione delle fave di soia destinate alla semina.
- Prodotti usati, di seconda mano e rifiuti: per numerose voci, in particolare nel comparto legno, carta, gomma e prodotti derivati, vengono introdotte esclusioni espresse per prodotti usati, prodotti di seconda mano, rifiuti e materiali riciclati.
- Imballaggi: viene chiarito che materiali da imballaggio e imballaggi, anche riutilizzabili, non rientrano nell’ambito EUDR quando sono utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e sono presentati insieme a tale prodotto.
- Campioni, prodotti per prove e materiali informativi: sono esclusi i campioni di valore e quantità trascurabili, i prodotti destinati a esami, analisi o prove, gli invii di corrispondenza e alcuni materiali informativi o di marketing che accompagnano un altro prodotto.
Ulteriori chiarimenti sulle materie prime
Il regolamento interviene anche per chiarire il perimetro di alcune materie prime. Per i bovini, la disciplina si applica ai bovini del genere Bos e relativi sottogeneri, ma non a bufali, bisonti o altri animali vivi della specie bovina.
Per la palma da olio, l’applicazione riguarda le palme del genere Elaeis, mentre sono esclusi l’olio di babassù e altri oli vegetali derivati da specie diverse.
Per la gomma, viene precisato che il regolamento si applica alla gomma ottenuta da Hevea brasiliensis, con esclusione di balata, guttaperca, guayule, chicle, gomme naturali analoghe prodotte da altre specie e prodotti di gomma sintetica.
Per il legno, viene chiarito che il regolamento non si applica a bambù, canne d’India e altri materiali di natura legnosa, né ai prodotti costituiti da tali materiali.
Cosa devono fare le imprese
L’aggiornamento dell’Allegato I richiede agli operatori di verificare nuovamente i propri codici doganali e la composizione dei prodotti importati, commercializzati o esportati.
La presenza della dicitura “ex” assume un ruolo centrale: non sempre l’intera voce doganale rientra nel campo di applicazione EUDR, ma solo i prodotti che presentano le caratteristiche indicate nell’Allegato I.
Le imprese dovrebbero quindi verificare:
- i codici doganali dei prodotti trattati;
- la materia prima effettivamente utilizzata;
- l’eventuale presenza di derivati di palma da olio, caffè, gomma, soia, bovini o legno;
- l’applicabilità di esclusioni per prodotti usati, rifiuti, campioni, prove, imballaggi o medicinali;
- le decorrenze differite previste per alcune nuove voci.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma per alcune categorie aggiunte all’ambito di applicazione è prevista una decorrenza differita, così da concedere agli operatori e alle autorità il tempo necessario per adeguarsi.
L’aggiornamento conferma che la corretta applicazione dell’EUDR non può basarsi sulla sola descrizione commerciale del prodotto. È necessario un controllo puntuale del codice doganale, della materia prima utilizzata, della funzione del prodotto e delle eventuali esclusioni previste dall’Allegato I.
Lo Studio rimane a disposizione per supportare le imprese nella verifica dei prodotti interessati, nell’aggiornamento delle anagrafiche doganali e nella valutazione degli obblighi di dovuta diligenza previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115.
