In data 23 settembre, la Commissione europea ha aggiornato il documento di lavoro relativo ai dati TARIC collegati al Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale. La revisione tiene conto delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650 e dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102, che ha aggiornato l’Allegato I.
L’aggiornamento è rilevante perché traduce gli obblighi EUDR in codici documentali da indicare nelle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione. Il documento precisa infatti che, per i prodotti interessati dal regolamento, l’importazione nell’Unione o l’esportazione fuori dall’Unione è subordinata alla presentazione di una Due Diligence Statement o, nei casi previsti, di una Simplified Declaration. In assenza della dichiarazione richiesta o di una specifica esenzione, l’operazione doganale non è consentita.
I nuovi codici documentali TARIC
Il documento individua i principali codici da utilizzare nelle dichiarazioni doganali.
Tra i codici di maggiore rilievo si segnalano:
- C716: dichiarazione di dovuta diligenza, da utilizzare quando le merci rientrano nell’ambito EUDR e il dichiarante dispone della relativa Due Diligence Statement.
- C717: identificativo della dichiarazione semplificata presentata da micro o piccoli operatori primari, oppure resa disponibile per tali soggetti dagli Stati membri nel sistema informativo.
- Y129: codice da utilizzare per dichiarare che, pur essendo la merce classificata in un codice doganale interessato da EUDR, il prodotto non rientra concretamente nel campo di applicazione del regolamento. Il codice assume particolare importanza per le voci “ex” dell’Allegato I.
- Y132: esenzione per prodotti elencati nell’Allegato I ma prodotti prima della data indicata dall’articolo 38, paragrafo 1.
- C718: esenzione per esportazione o reimportazione di prodotti già immessi sul mercato UE nel periodo transitorio compreso tra il 30 giugno 2023 e l’entrata in applicazione del regolamento.
- Y133: esenzione per prodotti usati o di seconda mano, rifiuti, prodotti recuperati o derivati da materiali che hanno completato il proprio ciclo di vita e che sarebbero altrimenti stati scartati come rifiuti.
- Y141: esenzione temporanea per operatori o persone fisiche qualificabili come microimprese o piccole imprese, stabilite come tali entro il 31 dicembre 2024. Il codice sarà utilizzabile fino al 29 giugno 2027.
- Y142: esenzione per attività non commerciali, in particolare spedizioni tra consumatori, al di fuori delle ipotesi rilevanti previste dal regolamento.
- Y187: esenzione per campioni di valore e quantità trascurabili e per prodotti destinati a esami, analisi o prove.
- Y190: esenzione per imballaggi monouso o riutilizzabili utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e presentati con tale prodotto, ove previsto dall’Allegato I.
- Y191: esenzione per prodotti destinati alla fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario, nonché per corrispondenza e materiali informativi o promozionali che accompagnano altri prodotti, nei casi previsti dall’Allegato I.
Sono inoltre introdotti codici specifici per gli operatori a valle. I codici C720 e C725 riguardano la reimportazione di prodotti già coperti da dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata, distinguendo tra operatori a valle non PMI registrati nel sistema informativo e operatori a valle PMI non registrati.
Per l’export, invece, sono previsti i codici Y196 e Y188, riservati rispettivamente agli operatori a valle non PMI registrati nel sistema informativo e agli operatori a valle micro, piccoli o medi non registrati.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.