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EUDR: AGGIORNATO DELL’ALLEGATO I E DEL SISTEMA INFORMATIVO

15 Luglio 2026

In data 13 luglio 2026, la Commissione europea è intervenuta nuovamente sul Regolamento EUDR, approvando due misure, che si inseriscono nel pacchetto semplificativo già sottoposto al dibattito europarlamentare del 4 maggio 2026. Gli interventi di semplificazione confermano la volontà dell’Unione europea di rendere più chiaro il perimetro applicativo della normativa, correggendo alcune criticità emerse nella fase preparatoria e adeguando gli strumenti informatici alle esigenze degli operatori.

  • Con il Regolamento delegato vengono apportate delle modifiche all’Allegato I, cioè l’elenco delle materie prime e dei prodotti rilevanti soggetti agli obblighi EUDR:
    • Vengono unificati gli HS code 0102 21 e 0102 29 in un’unica codifica ex 0102 (bovini vivi)
    • Aggiunta del codice ex 2916 15 per prodotti oleochimici sintetizzati con olio di palma.
    • Viene sostituita la voce ex 9401 con con le seguenti sottovoci: ex 9401 31 00ex 9401 41 00ex 9401 61 00ex 9401 69 00ex 9401 80 00ex 9401 91 90).
    • Viene confermata la cancellazione delle voci ex 4010 (nastri trasportatori e di trasmissione in gomma vulcanizzata) ed ex 4016 (altri articoli in gomma vulcanizzata).

Il secondo intervento, l’adozione del Regolamento di esecuzione, riguarda il Sistema Informativo EUDR. Le modifiche tengono conto delle nuove categorie di operatori introdotte dalla disciplina unionale, tra cui gli operatori primari micro o piccoli e gli operatori a valle.

Una delle principali novità è la dichiarazione semplificata, pensata per ridurre l’onere amministrativo a carico dei micro e piccoli operatori primari. Il sistema consentirà inoltre di raggruppare più dichiarazioni individuali in un’unica dichiarazione, richiamando i relativi identificativi. Si tratta di una semplificazione rilevante per le filiere articolate, nelle quali più passaggi documentali rischiano di generare duplicazioni e appesantimenti operativi.

Cambia anche il criterio di collegamento con le autorità competenti: dal 15 ottobre 2026 assumerà rilievo lo Stato membro di stabilimento dell’operatore, superando il precedente riferimento anche al luogo di entrata o uscita del prodotto dal mercato dell’Unione.

Ulteriore novità riguarda la conservazione dei dati personali, che passa da dieci a cinque anni. Sono inoltre previste misure di emergenza in caso di indisponibilità del Sistema Informativo, con la pubblicazione da parte della Commissione delle relative procedure di contingenza entro il 30 dicembre 2026.

Giovanni Cavallini
Partner & Senior Advisor
Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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