Il prezzo del carbonio sostenuto nel Paese di produzione può consentire una riduzione dei certificati CBAM da restituire. Il beneficio, però, richiede condizioni precise e una documentazione adeguata. Per le imprese che importano merci soggette al CBAM, uno degli aspetti da approfondire con i fornitori extra-UE riguarda l’eventuale prezzo del carbonio già pagato sulle emissioni incorporate nei prodotti.
L’articolo 9 del Regolamento (UE) 2023/956, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2083, disciplina il riconoscimento di tale costo, distinguendo in base alla modalità utilizzata per determinare le emissioni.
Prezzo dovuto e prezzo effettivamente pagato
Nella documentazione dei fornitori può comparire l’espressione carbon price due, ossia prezzo del carbonio dovuto nell’ambito di un sistema di tassazione delle emissioni o di scambio delle quote. Il semplice importo dichiarato come dovuto non dimostra, tuttavia, un costo riconoscibile ai fini CBAM. Per richiedere la riduzione sulla base del pagamento effettivo occorre documentare quanto sostenuto per le emissioni incorporate dichiarate, considerando anche riduzioni e altre forme di compensazione disponibili nel Paese terzo.
Emissioni effettive e valori predefiniti: cosa cambia?
La normativa prevede due possibilità.
Emissioni effettive: la riduzione può essere richiesta sulla base del prezzo del carbonio effettivamente pagato, conservando le prove del pagamento e la documentazione richiesta, le cui informazioni devono essere certificate da una persona indipendente. Le emissioni effettive devono inoltre essere verificate da un verificatore accreditato.
Emissioni determinate con valori predefiniti: la riduzione può essere richiesta esclusivamente sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio che la Commissione può determinare e rendere disponibili dal 2027 per i Paesi interessati.
Chi utilizza valori emissivi predefiniti non può quindi sottrarre direttamente dal calcolo un prezzo del carbonio comunicato dal fornitore.
Quali informazioni chiedere ai fornitori?
Per preparare la valutazione dell’eventuale riduzione, è opportuno avviare una raccolta documentale che comprenda:
La presenza di un sistema di carbon pricing nel Paese esportatore non dimostra automaticamente che lo specifico impianto abbia sostenuto un costo riconoscibile: occorre verificare il collegamento con le emissioni dei prodotti importati.
Il ruolo del portale O3CI
Il portale europeo O3CI consente ai gestori degli impianti extra-UE di condividere i dati degli impianti e delle emissioni con i dichiaranti CBAM. Per consentire l’accesso alle informazioni condivise, il dichiarante deve comunicare al produttore il proprio codice EORI. La registrazione facilita lo scambio dei dati, ma non sostituisce la verifica delle emissioni né dimostra, da sola, il diritto alla riduzione.
Il riconoscimento del carbonio pagato all’estero si gestisce nella dichiarazione CBAM, attraverso la riduzione dei certificati da restituire, secondo le condizioni applicabili. Per gli importatori è quindi utile coinvolgere tempestivamente i fornitori e verificare la documentazione prima di includere il beneficio nelle proprie stime.
Lo Studio Carbognani affianca le imprese nella raccolta dei dati, nell’esame della documentazione e nella valutazione degli obblighi CBAM.