La Commissione europea ha sottoposto a consultazione pubblica un atto di esecuzione relativo al trattamento del prezzo del carbonio già pagato nei Paesi terzi ai fini del CBAM. Il tema risulta essere di particolare rilievo per le imprese che importano nell’Unione europea beni rientranti nell’ambito di applicazione del CBAM, tra cui cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.
Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di dedurre dall’obbligo CBAM l’eventuale prezzo del carbonio già sostenuto nel Paese di produzione. In linea di principio, se l’importatore è in grado di dimostrare che, durante la produzione dei beni importati, è stato effettivamente pagato un prezzo del carbonio in un Paese terzo, tale importo potrà essere preso in considerazione ai fini della riduzione dell’onere CBAM. L’atto di esecuzione mira quindi a definire le regole tecniche e amministrative necessarie per rendere applicabile tale deduzione. Tra i profili oggetto di attenzione figurano la prova dell’avvenuto pagamento, le modalità di conversione valutaria, l’individuazione degli strumenti di carbon pricing ammissibili e il ruolo di eventuali certificatori terzi.
La consultazione avviata dalla Commissione ha evidenziato l’esigenza, da parte degli operatori economici, di regole chiare, prevedibili e proporzionate. Le imprese e le associazioni di categoria hanno sottolineato l’importanza di evitare duplicazioni di costo, ma anche la necessità di preservare l’efficacia ambientale del CBAM, impedendo che rimborsi, compensazioni o sistemi non equivalenti possano alterare la parità concorrenziale tra produzioni europee e importazioni.
Per le imprese coinvolte nelle catene internazionali di fornitura, il nuovo quadro conferma l’importanza di una corretta raccolta documentale e di un monitoraggio tempestivo dei costi ambientali sostenuti nei Paesi di origine. Sarà essenziale verificare, caso per caso, se il prezzo del carbonio dichiarato sia effettivo, documentabile e riconducibile a strumenti riconosciuti secondo i criteri europei.
Lo Studio Carbognani seguirà l’evoluzione della disciplina CBAM e dei relativi atti attuativi.