CBAM: LE NUOVE FAQ CHIARISCONO GLI OBBLIGHI

29 Maggio 2026

La Commissione europea ha aggiornato le FAQ sul Carbon Border Adjustment Mechanism, fornendo nuovi chiarimenti operativi in vista della piena applicazione del meccanismo.

Il documento non modifica l’impianto generale del CBAM, già definito dal Regolamento UE 2023/956, ma aggiorna e precisa diversi aspetti pratici che interessano gli importatori a partire dalla fase definitiva, avviata il 1° gennaio 2026. Le novità più rilevanti riguardano la soglia annuale delle 50 tonnellate, l’acquisto dei certificati CBAM, l’utilizzo dei valori predefiniti, la verifica delle emissioni effettive e alcuni profili doganali, tra cui i prodotti composti e i codici TARIC.

Soglia annuale di 50 tonnellate

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la soglia annuale di 50 tonnellate. Gli importatori di beni CBAM diversi da idrogeno ed elettricità non sono tenuti a ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato se restano al di sotto di tale soglia. Per idrogeno ed elettricità, invece, l’autorizzazione è sempre necessaria, indipendentemente dai quantitativi importati.

La soglia dovrà essere monitorata su base annuale, tenendo conto delle importazioni effettuate con i relativi codici doganali. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante per le imprese che effettuano importazioni ricorrenti, anche di valore unitario limitato, ma che potrebbero superare la soglia nel corso dell’anno.

Prima dichiarazione annuale e certificati CBAM

Le FAQ confermano che la prima dichiarazione annuale CBAM, relativa alle importazioni effettuate nel 2026, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027. 

Entro la stessa data, il dichiarante dovrà restituire il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. La vendita dei certificati inizierà il 1° febbraio 2027. Da tale data, i dichiaranti autorizzati potranno acquistare certificati anche con riferimento alle merci importate nel 2026. Dal 2027, inoltre, gli operatori che superano la soglia annuale dovranno acquistare, su base trimestrale, un numero minimo di certificati pari almeno al 50% delle emissioni incorporate nei beni CBAM importati dall’inizio dell’anno.

Il meccanismo richiederà quindi una gestione continuativa della posizione CBAM, non limitata al momento della dichiarazione annuale.

Valori predefiniti: utilizzo e mark-up

Un altro punto di rilievo riguarda l’utilizzo dei valori predefiniti. Quando non siano disponibili dati effettivi verificati sulle emissioni incorporate, il dichiarante potrà ricorrere ai valori predefiniti stabiliti dalla Commissione. Le nuove FAQ chiariscono però che tali valori saranno maggiorati tramite un mark-up: 10% per il 2026, 20% per il 2027 e 30% dal 2028. Per i fertilizzanti è previsto un mark-up ridotto pari all’1%.

Questo chiarimento ha un impatto pratico significativo: l’utilizzo dei default values resta possibile, ma potrebbe risultare meno conveniente rispetto all’impiego di dati effettivi verificati, ove disponibili.

Verifica delle emissioni effettive

Le FAQ dedicano ampio spazio anche alla verifica delle emissioni. Per poter utilizzare valori effettivi, le emissioni incorporate nei beni importati dal 1° gennaio 2026 dovranno essere verificate da un verificatore CBAM accreditato. Il dichiarante dovrà quindi ricevere dall’operatore extra-UE dati coerenti con la metodologia CBAM e corredati da un rapporto di verifica. In mancanza di tali informazioni, dovrà fare ricorso ai valori predefiniti.

Questo punto rende essenziale il dialogo con fornitori e produttori extra-UE. Le imprese importatrici dovranno verificare per tempo se i propri fornitori sono in grado di monitorare, calcolare e far verificare le emissioni secondo le regole CBAM.

Prodotti composti: attenzione alla massa netta

Tra i chiarimenti maggiormente operativi vi è quello relativo ai prodotti composti. 

Nel caso di un bene finale classificato con un codice CN rientrante nel CBAM, ma composto da una parte metallica soggetta al meccanismo e da altri materiali non CBAM, la Commissione precisa che, ai fini della soglia delle 50 tonnellate, rileva la massa netta dell’intero bene dichiarato in dogana. Non è quindi possibile scorporare la parte non metallica o non CBAM per verificare il superamento della soglia. Diverso è il criterio per il calcolo delle emissioni effettive: in questo caso, le emissioni incorporate del bene complesso sono riferite alla sola componente metallica, considerata come precursore CBAM.

Il chiarimento è rilevante per molte imprese che importano articoli assemblati, perché impone di distinguere tra massa rilevante ai fini della soglia e componente rilevante ai fini del calcolo delle emissioni.

Aspetti doganali e codici TARIC

Le nuove FAQ intervengono infine su alcuni aspetti doganali: in particolare, viene chiarito l’utilizzo di specifici codici TARIC.

Il codice Y128 deve essere utilizzato dall’importatore già titolare dello status di dichiarante CBAM autorizzato che prevede di superare la soglia annuale. Il codice Y137 riguarda invece i casi in cui l’importatore dichiara di non prevedere il superamento della soglia. Per i beni CBAM precedentemente vincolati al regime di perfezionamento attivo e successivamente immessi in libera pratica o introdotti in una zona economica esclusiva, deve essere indicato il codice Y422, eventualmente insieme agli altri codici applicabili.

Impatti per le imprese

Le FAQ aggiornate confermano che il CBAM entra in una fase più operativa e strutturata.

Per gli importatori diventa necessario verificare la corretta classificazione doganale dei beni, monitorare la soglia annuale di 50 tonnellate, valutare l’eventuale necessità di autorizzazione, raccogliere dati affidabili dai fornitori extra-UE e predisporre procedure interne per la gestione dei certificati. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai prodotti composti, ai flussi di importazione ricorrenti e alla disponibilità di emissioni effettive verificate. Il 2026 rappresenta quindi un anno decisivo per organizzare correttamente i processi interni, in vista della prima dichiarazione annuale CBAM prevista per il 30 settembre 2027.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

 

Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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