In data 12 giugno 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha concordato la propria posizione negoziale sulla proposta di modifica del Regolamento (UE) 2023/956, istitutivo del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, meglio noto come CBAM. L’intervento si inserisce nel percorso legislativo avviato dalla Commissione europea con la proposta COM(2025) 989 e ha l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dello strumento, estendendone progressivamente l’ambito di applicazione a determinati prodotti a valle e introducendo ulteriori misure anti-elusione.
Il CBAM, pienamente operativo dal 1° gennaio 2026, mira a contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, imponendo un prezzo sulle emissioni incorporate in alcune merci importate nell’Unione europea. L’attuale perimetro riguarda principalmente settori ad alta intensità emissiva, tra cui ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Nella sua configurazione originaria, tuttavia, il meccanismo riguarda soprattutto materie prime e prodotti di base, lasciando aperto un possibile spazio di elusione economica e commerciale: i produttori stabiliti in Paesi terzi potrebbero infatti esportare verso il mercato europeo prodotti finiti o semilavorati realizzati con una quota significativa di materiali CBAM, senza che tali prodotti siano direttamente assoggettati al meccanismo.
Il rischio individuato dalle istituzioni europee è che la pressione competitiva si sposti dai materiali di base ai prodotti downstream, con conseguente sostituzione dei prodotti europei con beni importati caratterizzati da un’impronta emissiva potenzialmente più elevata. Per rispondere a questa criticità, la proposta prevede l’estensione del CBAM a una selezione di prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio. Si tratta di un passaggio rilevante anche per le imprese che, fino ad oggi, non hanno necessariamente considerato il CBAM come un adempimento direttamente applicabile alla propria operatività.
Sotto il profilo doganale, l’estensione non riguarderebbe genericamente tutti i prodotti finiti contenenti metallo, ma una selezione di voci della Nomenclatura Combinata considerate maggiormente esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Oltre ai capitoli già tradizionalmente interessati dal CBAM, in particolare ferro, acciaio e alluminio, il nuovo perimetro potrebbe coinvolgere numerosi prodotti a valle classificati, tra gli altri, nei capitoli 73, 74, 83, 84, 85, 87, 90 e 94 della Nomenclatura Combinata.
Tra i prodotti da monitorare figurano, ad esempio, tubi e accessori per tubi, strutture metalliche, serbatoi, recipienti, viti, bulloni, molle, griglie e reti metalliche, chiodi, graffe, ferramenta, accessori metallici, componenti per mobili, macchinari industriali, motori, pompe, apparecchi di sollevamento e movimentazione, macchine agricole, macchine per la lavorazione di materiali minerali, macchine elettriche, trasformatori, saldatrici, cavi elettrici, veicoli per il trasporto merci, telai, carrozzerie, componenti automotive, strumenti di misurazione, mobili metallici e costruzioni prefabbricate contenenti acciaio o alluminio.
Un elemento tecnico di particolare rilievo è rappresentato dall’indicazione “ex” che precede alcune voci NC. Tale indicazione segnala che non necessariamente l’intera voce doganale sarebbe assoggettata al CBAM, ma soltanto la parte della voce corrispondente alla descrizione specifica contenuta nell’allegato, spesso collegata alla presenza di acciaio o alluminio nella composizione del prodotto. Ne deriva che la valutazione non potrà limitarsi alla sola classificazione doganale dichiarata in importazione, ma dovrà necessariamente considerare anche la distinta base, la composizione materiale, l’origine dei materiali incorporati e la capacità della catena di fornitura di fornire dati emissivi affidabili.
Con l’orientamento generale del 12 giugno, il Consiglio ha confermato l’impostazione di fondo della Commissione, ma ha precisato alcuni elementi del nuovo quadro, perfezionando l’elenco dei prodotti a valle potenzialmente inclusi e prevedendo un riesame annuale da parte della Commissione per valutare ulteriori prodotti downstream da ricomprendere in futuro. La logica è quella di mantenere il sistema dinamico, evitando che il perimetro normativo resti fermo mentre le catene di fornitura e le strategie commerciali degli operatori internazionali si adattano al nuovo contesto regolatorio.
Accanto all’estensione dell’ambito di applicazione, il secondo asse dell’intervento riguarda il rafforzamento delle misure anti-elusione. Il Consiglio condivide in larga parte la proposta della Commissione, che mira a intervenire su pratiche potenzialmente idonee ad aggirare il meccanismo CBAM, quali dichiarazioni non corrette dell’intensità emissiva, insufficiente tracciabilità della catena di fornitura o strategie di riorganizzazione artificiale dei flussi produttivi e commerciali. Tra le novità più rilevanti figura l’inclusione dei rottami metallici pre-consumo nei calcoli CBAM, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza tra il trattamento dei prodotti UE e quello dei prodotti importati.
Viene inoltre rafforzato il ruolo della Commissione, che potrà intervenire in presenza di pratiche ingannevoli o di situazioni ad alto rischio, richiedendo informazioni supplementari e prevedendo l’utilizzo di valori predefiniti nei casi in cui i dati dichiarati non risultino adeguatamente supportati. Tradotto in termini pratici, il messaggio per gli importatori è chiaro: il dato emissivo dovrà essere non solo disponibile, ma anche tracciabile, documentato e difendibile in caso di controllo.
La proposta prevede anche un meccanismo per far fronte a circostanze gravi e impreviste che possano provocare un danno significativo al mercato interno. Su questo punto, il Consiglio ha precisato che eventuali esenzioni temporanee dovranno essere fondate su criteri chiari e oggettivi, anche con riferimento all’esposizione dell’Unione a forti aumenti dei prezzi. L’obiettivo è bilanciare la tutela dell’integrità ambientale del CBAM con la necessità di preservare la stabilità del mercato europeo in situazioni eccezionali.
Il dossier è attualmente all’esame del Parlamento europeo e potrebbe arrivare in plenaria nel mese di settembre 2026, mentre i negoziati tra Consiglio e Parlamento dovrebbero iniziare dopo l’adozione della posizione parlamentare, con l’obiettivo politico di raggiungere un accordo entro la fine dell’anno.
Per gli operatori economici, il rafforzamento del CBAM conferma che il meccanismo sta entrando in una fase sempre più matura e strutturale. Le imprese importatrici dovrebbero iniziare a valutare con attenzione la classificazione doganale dei prodotti importati, la presenza di materiali quali acciaio e alluminio, la disponibilità di informazioni tecniche sulla composizione del prodotto e la capacità dei fornitori extra-UE di trasmettere dati emissivi coerenti con le metodologie europee.
Il tema non riguarda più soltanto l’adempimento dichiarativo, ma la gestione complessiva del rischio doganale, ambientale e contrattuale lungo la catena di fornitura. In sintesi, l’estensione del CBAM ai prodotti a valle rappresenta un passaggio di rilievo per tutte le imprese che importano beni industriali, componenti, macchinari, prodotti metallici o prodotti complessi da Paesi terzi. L’elenco delle voci doganali dovrà essere verificato alla luce del testo finale che sarà adottato dal legislatore europeo, ma è già opportuno avviare una prima mappatura dei flussi di importazione e delle relative classificazioni NC.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.
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