In data 2 aprile 2026, il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha firmato un nuovo Proclama con cui viene ulteriormente rafforzato il regime dei dazi aggiuntivi applicati ai sensi della Section 232 su articoli in alluminio, acciaio, rame e relativi derivati. Le nuove disposizioni si applicano alle merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a decorrere dalle ore 00:01 del 6 aprile 2026.
Il provvedimento interviene sui precedenti regimi già introdotti per alluminio, acciaio e rame, prevedendo un generale irrigidimento del trattamento daziario e un ampliamento dell’impatto economico delle misure.
Un primo aspetto di rilievo riguarda la base di calcolo del dazio aggiuntivo. Dal 6 aprile 2026, infatti, il dazio Section 232 su articoli in alluminio, acciaio, rame e relativi derivati si applicherà all’intero valore doganale del prodotto importato, indipendentemente dal solo contenuto di metallo.
Il proclama distingue poi le aliquote applicabili in funzione degli allegati richiamati.
Per i prodotti elencati nell’Allegato IA, in cui rientrano tutti gli articoli in alluminio e acciaio, la maggior parte degli articoli in rame e alcuni articoli derivati di alluminio e acciaio, l’aliquota aggiuntiva ad valorem sarà pari a:
Per i prodotti elencati nell’Allegato IB, l’aliquota aggiuntiva ad valorem sarà invece pari a:
Il testo dispone inoltre che i prodotti elencati nell’Allegato II non siano più soggetti al dazio aggiuntivo ad valorem imposto in precedenza ai sensi dei proclami relativi ad alluminio e acciaio.
Per i prodotti elencati nell’Allegato III, il proclama prospetta invece un regime transitorio, applicabile dal 6 aprile 2026 fino al 31 dicembre 2027.
In tale periodo, l’aliquota aggiuntiva sarà determinata come segue:
Il proclama precisa altresì che le merci elencate come articoli o derivati di più di un metallo saranno soggette una sola volta al relativo dazio, anche qualora contengano combinazioni di alluminio, acciaio e rame. Viene inoltre stabilito che alcuni articoli elencati negli Allegati IB e III non saranno soggetti ai nuovi dazi qualora non contengano alcun contenuto rilevante di alluminio, acciaio o rame, oppure non presentino un contenuto sufficiente secondo i criteri individuati nell’Allegato IV.
Resta fermo il trattamento già previsto per i prodotti collegati alla Russia. Le importazioni di articoli di alluminio e derivati che siano prodotti della Russia, oppure che incorporino alluminio primario fuso in Russia o articoli di alluminio fusi in Russia, continueranno infatti a essere soggette all’aliquota del 200%.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.
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