30 Aprile 2026

In data 23 aprile 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea gli atti normativi che compongono il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa. Il nuovo intervento modifica, in particolare, il Regolamento (UE) n. 833/2014 e il Regolamento (UE) n. 269/2014, rafforzando l’impianto sanzionatorio esistente e introducendo ulteriori presidi in materia di commercio internazionale, servizi finanziari e contrasto all’elusione.

Il pacchetto introduce 120 nuovi listing individuali, con conseguente estensione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Incide inoltre sul settore marittimo ed energetico, con l’inserimento di 46 ulteriori navi riconducibili alla cosiddetta shadow fleet, portando a 632 il numero complessivo delle navi oggetto di misure restrittive UE. Sul fronte finanziario, sono previste restrizioni nei confronti di 20 ulteriori banche russe e di operatori finanziari stabiliti in Paesi terzi.

Principali novità in materia commerciale e finanziaria

Sul piano commerciale, il Regolamento (UE) 2026/506 amplia il perimetro dei beni soggetti a divieto di esportazione verso la Russia o per un uso in Russia, intervenendo in particolare sull’art. 3 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014.

Tra i prodotti interessati rientrano beni a possibile impiego industriale, tecnologico o militare, tra cui prodotti chimici, articoli in gomma, componenti metallici, utensili per la lavorazione dei metalli, lubrificanti e macchinari industriali.

L’estensione dell’allegato XXIII include, tra gli altri:

  • composti organo-inorganici (voce 2931);
  • gomma naturale (voce 4001);
  • fili e corde di gomma vulcanizzata (voce 4007);
  • articoli in gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
  • elementi di fissaggio (voce 7318);
  • trattori (codice NC 8701 95 90).

Si segnala inoltre che alcune sottovoci precedentemente autonome, tra cui 4016 93 e 7318 24, risultano ora assorbite in categorie più ampie.

Una modifica di particolare rilievo riguarda inoltre la soppressione dell’art. 3, par. 1 e dell’allegato II del Regolamento (UE) n. 833/2014. I beni precedentemente disciplinati in tale allegato, tra cui tubi, raccordi, pompe e attrezzature per perforazione, sono ora ricondotti al nuovo regime dell’art. 3 duodecies, par. 1 ter e all’allegato XXIII nonies.

La modifica comporta l’applicazione di un diverso regime di divieto, con nuove eccezioni e deroghe, l’estensione del divieto sulla base del solo codice NC e l’ampliamento territoriale anche alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale russa.

Sul fronte finanziario, il pacchetto rafforza le restrizioni nei confronti di enti creditizi e finanziari, anche stabiliti in Paesi terzi, introducendo ulteriori limitazioni connesse ai pagamenti transfrontalieri e ai sistemi alternativi. In particolare, vengono introdotte restrizioni relative a cripto-attività e valute digitali, incluso il rublo digitale, divieti nei confronti di prestatori di servizi crypto stabiliti in Russia e misure volte a contrastare sistemi di pagamento alternativi basati su netting, compensazione, riconciliazione o regolamento.

Servizi abilitanti equivalenti e servizi professionali

Tra le novità di maggiore rilievo operativo si segnala l’introduzione, all’art. 5 bis quinquies, del concetto di “servizi abilitanti equivalenti”.

Il divieto di effettuare operazioni con soggetti elencati nell’allegato XLV è esteso anche a entità, incluse quelle di cui alla parte D del medesimo allegato, che, pur non essendo enti creditizi, finanziari o prestatori di servizi di pagamento o crypto, consentono l’esecuzione di operazioni transfrontaliere.

La nozione ricomprende servizi prestati da soggetti diversi da intermediari finanziari tradizionali, idonei a permettere a clienti russi di effettuare pagamenti o regolamenti internazionali, anche tramite conti esteri o meccanismi di compensazione, senza escludere operazioni vietate ai sensi del Regolamento (UE) n. 833/2014 o del Regolamento (UE) n. 269/2014.

Il Regolamento interviene inoltre sull’art. 5 quindecies, includendo tra i servizi vietati anche i servizi di sicurezza gestiti, vale a dire attività di gestione dei rischi di cibersicurezza, quali gestione degli incidenti, penetration test, audit di sicurezza e consulenza specialistica, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) 2019/881.

La disposizione si applica a decorrere dal 25 maggio 2026, con una specifica eccezione per i servizi strettamente necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari russe negli Stati membri.

Antielusione e implicazioni operative per le imprese

Il ventesimo pacchetto rafforza in modo marcato l’approccio antielusivo, con particolare attenzione a operazioni triangolate tramite Paesi terzi, utilizzo di soggetti interposti, circuiti finanziari alternativi, piattaforme crypto e sistemi di pagamento non convenzionali.

In tale contesto, assume un ruolo centrale la verifica preventiva dell’operazione, con particolare riferimento a identità e struttura della controparte, beneficiari effettivi e collegamenti societari, classificazione doganale dei beni, destinazione e rischio di riesportazione, utilizzatore finale, banche coinvolte, canali di pagamento e coerenza della documentazione commerciale. Viene quindi confermata l’evoluzione della disciplina UE verso un modello di compliance sostanziale, nel quale non è più sufficiente una verifica formale delle liste, ma è richiesta un’analisi complessiva dell’operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e per supportare le imprese nell’adeguamento dei propri processi interni alla luce delle nuove disposizioni.

Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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